La dichiarazione di nullità non può colpire anche le fideiussioni specifiche riproducenti lo schema ABI relativo alla fideiussione omnibus, ai sensi dell’art. 2 L. n. 287/1990, e ciò a prescindere dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, benchè riproduttive degli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI del 2002.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Bologna, Giudice Chierici Rita nella sentenza n. 64 del 13. 01.2022.
Nel caso di specie, i fideiussori solidali avevano adito il Tribunale al fine di ottenere una pronuncia che dichiarasse la nullità delle clausole contenute in una fideiussione specifica in quanto asseritamente riproduttive di intese contrarie alla normativa antitrust.
Il Tribunale ha respinto la domanda con condanna alle spese sul presupposto che il perimetro applicativo del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, che ha dichiarato la contrarietà alla L. n. 287/1990 degli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI del 2002, è riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus perfezionate sulla scorta di tale modello contrattuale.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE-ABI: i contratti a valle di intese anticoncorrenziali sono parzialmente nulli
L’invalidità travolge le sole clausole riproduttive degli schemi vietati
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres.Raimondi-Rel.Valitutti | 30.12.2021 | n.41994
CLAUSOLE CONFORMI A SCHEMA ABI: il provvedimento Banca d’Italia si applica solo a fideiussioni omnibus
Per quelle specifiche è irrilevante la conformità
Sentenza | Tribunale di Napoli, Pres. Rel. Graziano | 26.05.2021 | n.4969
FIDEIUSSIONI MODELLO ABI: l’onere della prova grava su chi intenda chiedere la nullità delle clausole
L’invalidità non si estende all’intero contratto
Sentenza | Corte d’Appello di Venezia, Pres. Taglialatela – Est. Zanon | 13.09.2021 | n.2356
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