Presupposto affinché possa configurarsi la nullità del contratto di fideiussione è che i contratti contenenti le clausole contenute agli artt. 2, 6 e 8 dell’atto di fideiussione, in quanto redatte sulla base dei modelli “ABI” violativi del divieto anti concorrenziale, costituiscano specifica applicazione a valle di quelle intese illecite concluse a monte capaci di ledere la normativa antitrust in materia di concorrenza sleale.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Rieti, Giudice Roberta Della Fina, con la sentenza n. 128 del 29 febbraio 2020.
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, un fideiussore, fra le altre cose, ha sollevato un’eccezione sulla nullità delle c.d. “clausole ABI”, il cui uso uniforme è stato vietato dalla Banca d’Italia. Tuttavia, per affermare la nullità derivata di un contratto a valle rispetto a quella dichiarata del contratto a monte (tra soggetti diversi), salva la prova della illiceità e contrarietà a norma imperativa della convenzione, è necessario dimostrare un nesso di dipendenza delle fideiussioni con la deliberazione dell’ABI ovvero un collegamento negoziale nel suo significato tecnico.
Nel caso di specie, invece, la parte opponente non solo non ha provato, ma neppure dedotto in maniera specifica che vi sia un concreto nesso di dipendenza o un collegamento negoziale tra la fideiussione prestata e la deliberazione dell’ABI che ha previsto le contestate clausole negoziali (essendosi limitata a dedurre che le clausole previste dallo schema contrattuale ABI sono contenute nell’atto di fideiussione oggetto del presente giudizio).
Per questo motivo il Giudice ha rigettato la domanda di accertamento della nullità della fideiussione.
Inoltre, il Tribunale ha anche chiarito che, anche ove le clausole in questione dovessero ritenersi nulle, alla stregua di quanto previsto dall’art. 1419 c.c., la loro invalidità non determinerebbe quella dell’intera fideiussione, dovendosi presumere che le parti avrebbero egualmente stipulato l’atto di fideiussione avendo avuto di mira, da un lato, la stipulazione dei contratti di conto corrente e di apertura di credito alle condizioni economiche pattuite e, dall’altro, il rilascio della garanzia fideiussoria.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: I CONTRATTI CONSERVANO LA LORO VALIDITÀ E SONO SOGGETTI SOLO AD AZIONE RISARCITORIA
VALE IL PRINCIPIO DELLA NON INTERFERENZA TRA REGOLE DI COMPORTAMENTO E REGOLE DI VALIDITÀ DEGLI ATTI
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo | 17.10.2019 |
CASSAZIONE LA NULLITÀ È SOLO PARZIALE
L’INVALIDITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTROVERSE NON PREGIUDICA GLI INTERESSI IN GIOCO NÉ TRAVOLGE L’INTERO CONTRATTO DI GARANZIA
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. Bisogni – Rel. Tricomi | 26.09.2019 | n.24044
FIDEIUSSIONE “ABI”: I PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DELL’AUTHORITY FORMANO PROVA PRIVILEGIATA DELL’INTESA ANTICONCORRENZIALE
PER LA CASSAZIONE È DIRIMENTE LA COINCIDENZA TRA CLAUSOLE CONTRATTUALIZZATE E CONDIZIONI OGGETTO DELL’INTESA RESTRITTIVA
Sentenza | Cassazione civile, I sez., Pres. De Chiara – Rel. Falabella | 22.05.2019 | n.13846
FIDEIUSSIONE – ANTITRUST: GRAVA SUL GARANTE L’ONERE DI PROVARE LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA
IL GARANTE DEVE DIMOSTRARE IL CARATTERE UNIFORME DELL’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CONTESTATO
Sentenza | Tribunale di Velletri, Giudice Renato Buzi | 14.05.2019 | n.921
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