Nell’ipotesi in cui gli opponenti deducano che le fideiussioni prodotte debbano ritenersi nulle in quanto concluse mediante l’utilizzazione di moduli redatti dall’ABI e censurati dalla banca d’Italia con provvedimento n.55 del 2.5.2005 per violazione della legge antitrust, è necessario che lo si provi. Non è sufficiente richiamare i principi giuridici affermati dalla Corte di Cassazione per eccepire la nullità della fideiussione sotto il profilo in questione, ma occorre provare, in punto di fatto, che il contratto “a valle” di cui si eccepisce la nullità costituisce effettivamente la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza di cui ai contratti anteriormente stipulati “a monte” e specificare quali siano i profili in questione.
È fondamentale produrre in giudizio, oltre al contratto di fideiussione omnibus, anche il provvedimento della Banca d’Italia n.55/2005 (che, in quanto provvedimento amministrativo emesso da un’Autorità Indipendente, sfugge al principio iura novit curia) e il modulo di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI nel 2003 (per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della Banca d’Italia).
Questo il principio espresso dal Tribunale di Brindisi, Giudice Gabriella Del Mastro, con la sentenza n. 902 del 21 luglio 2020.
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