ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione non è decisivo l’impiego o meno delle espressioni “a semplice richiesta” o “a prima richiesta” ma la relazione con cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia.
Lo ha precisato il Tribunale di Nola, nella sentenza n. 1982 del 26/07/2012, con la quale si è pronunciato su di una opposizione a decreto ingiuntivo che, come ormai da copiosa giurisprudenza, si configura quale ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte (cfr. ex multis Cass. Civ. 1657/2004).
Il Giudice precisa che, caratteristica fondamentale del contratto autonomo di garanzia cd. Garantievertrag, che lo distingue dalla fideiussione, è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà (esplicata nel contratto con l’impiego di specifiche clausole) per cui il garante si impegna a pagare il beneficiario senza opporre eccezioni in merito alla validità né all’efficacia del rapporto di base.
Invero, il contratto autonomo di garanzia è diretto ad assicurare al beneficiario della garanzia il conseguimento di una prestazione uguale ovvero equivalente a quella dovuta dal debitore principale trasferendo sul garante il rischio dell’inadempimento (o inesatto adempimento) del garantito.
Da ciò ne consegue che restano differite nel tempo le eccezioni e le azioni di ripetizione ed invertito l’onere della relativa prova, con l’unico limite, che, ove sussistente è in grado di condurre ad un risultato vietato precisa il Giudice, è costituito dall’addebito a carico del correntista di interessi usurari.
Orbene, la garanzia corredata dalle dette clausole si qualifica come AUTONOMA in quanto CONVENZIONALMENTE disciplinata in modo da non far risentire al creditore delle vicende relative al rapporto tra beneficiario e debitore principale comportando in via prioritaria che il garante non possa opporre le eccezioni fondate sul rapporto beneficiario/debitore principale essendo tenuto in ogni caso ad erogare la prestazione.
Il duplice limite, che, ove sussistente è in grado di condurre ad un risultato vietato precisa il Giudice, è dato dall’esecuzione fraudolenta o abusiva a fronte della quale il garante può opporre l'”exceptio doli”.
Alla luce di tali considerazioni il Tribunale ha rigettato l’opposizione rilevatasi del tutto infondata rilevando che il contratto sottoscritto dagli opponenti solo formalmente si configura come fideiussione essendo in concreto qualificabile quale contratto autonomo di garanzia, cd. Garantievertrag.
Testo del provvedimento
si allega la sentenza del Tribunale di Nola
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