E’ affetto da nullità parziale e limitata alle sole clausole illegittime il contratto di fideiussione bancaria conforme al modello ABI oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia del 2005.
La cognizione, riservata al Tribunale delle Imprese di Milano-Roma-Napoli in ragione della suddivisione territoriale, può invece essere conosciuta dal giudice del diverso tribunale adito nella misura in cui l’accertamento venga svolto in via incidentale e non con effetto di giudicato al fine paralizzare la pretesa creditoria dell’istituto di credito.
Laddove la banca abbia agito contro i fideiussori senza osservare i termini di cui all’art. 1957 c.c. per agire contro il debitore principale e non possa beneficiare delle clausole dichiarate nulle, la sua domanda va respinta per intervenuta decadenza.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Padova, Giudice Giorgio Bertola, con la sentenza n. 7767 del 29.01.2019.
La vicenda ha riguardato dei fideiussori che si sono opposti al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca convenuta per un presunto credito derivante dall’esposizione debitoria della società garantita.
In particolare, gli attori hanno concluso per la nullità della fideiussione, per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali di cui all’art. 2 L. n. 287/1990, in quanto redatta su modulo uniforme ABI (per come deciso dalla Banca d’Italia con provvedimento del 2005).
Nel merito, gli opponenti hanno dedotto l’applicazione di interessi usurari al rapporto bancario intrattenuto con la garantita.
La banca si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Il Giudice, investito del thema decidendum, si è, in primis, pronunciato sulla domanda riconvenzionale formulata dall’istituto di credito ed ha rappresentato che rientra nella competenza del Tribunale adito la cognizione della eccezione di nullità della fideiussione sottoscritta dagli attori.
Sul punto il Giudicante ha, altresì, specificato che la Sezione Specializzata in Materia di Imprese sarebbe stata competente a decidere la domanda di nullità solo ove l’accertamento avesse avuto efficacia di giudicato.
In secondo luogo, il Tribunale ha sottolineato l’attualità della problematica sottesa al rapporto dedotto in giudizio poiché la fideiussione sottoscritta in data 11/02/2009 utilizza un modello predisposto nel marzo del 2005.
Invero, il provvedimento della Banca d’Italia risale al 2 maggio 2005 e, agli atti, non sono emersi elementi volti ad evidenziare che quel modello del marzo 2005 non abbia recepito l’intesa anticoncorrenziale che, all’epoca della sua predisposizione, non era stata ancora dichiarata illecita.
Con riferimento, poi, all’individuazione della parte (fideiussore – istituto di credito) sulla quale gravi l’onere di dimostrare la permanenza della intesa anticoncorrenziale al fine della invocata declaratoria di nullità, il Tribunale ha ritenuto di doversi applicare il principio di “vicinanza della prova”.
Pertanto, onere del cliente è quello di allegare, a supporto della sua eccezione, la copia del contratto di fideiussione impugnato e la copia del provvedimento della Banca d’Italia reso nel 2005 che, al pari di tutti gli atti amministrativi, non è autonomamente conoscibile dal Giudice per scienza privata né può essere invocato il principio iura novit curia.
Tuttavia, è onere della banca dimostrare che il contratto di fideiussione, sottoposto alla firma del cliente, non abbia i requisiti censurati nel 2005. Tale onere è più facilmente assolvibile dalla banca la quale è colei che ha predisposto la modulistica contrattuale firmata dal cliente in adesione.
Con riferimento al caso di specie, il Giudice ha ritenuto che la suddetta prova non sia stata fornita dalla Banca e, dunque, le clausole del contratto devono ritenersi la plastica reiterazione di una intesa reputata anticoncorrenziale e come tale sanzionata “ad ogni effetto”.
Il Giudicante ha, però, comminato la sanzione della “nullità parziale” del contratto in considerazione del fatto che l’interesse dei fideiussori a garantire la debitrice permane, anche senza la deroga all’art. 1957 c.c., poiché la fideiussione ha consentito alla garantita di continuare ad avere credito.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha accolto l’opposizione con revoca del decreto ingiuntivo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE E ANTITRUST: l’asserita violazione non è rilevabile per la prima volta in comparsa conclusionale
L’eccezione è tardiva e va dichiarata inammissibile
Sentenza | Tribunale Di Perugia, Giudice Michele Moggi | 23.10.2018 | N.1414
FIDEIUSSIONE ED ANTITRUST: la competenza spetta alla Sezione Specializzata in materia di Impresa
Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Ordinanza | Tribunale di Brescia, Giudice Sabatini Gianni | 02.10.2018
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: sulla nullità dei contratti conformi al modello ABI del 2003
È ammissibile l’esame della relativa eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice Massimo Vaccari | 01.10.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/tribunale-di-verona-giudice-massimo-vaccari
VIOLAZIONE NORMATIVA ANTISTRUST: la nullità deve essere eccepita nel primo scritto difensivo
L’eccezione è inammissibile se sollevata in comparsa conclusionale
sentenza | tribunale di spoleto, giudice sara trabalza | 21.08.2018 | n.682
FIDEIUSSIONE BANCARIA: nessuna nullità per violazione delle intese anticoncorrenziali
Valide ed efficaci le clausole ritenute abusive in quanto espressione dell’autonomia negoziale delle parti
Sentenza | Tribunale di Treviso, Giudice Andrea Valerio Cambi | 26.07.2018 | n.1623
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