La scadenza della fideiussione bancaria rilasciata a garanzia di una obbligazione implica che il contenuto della stessa, sotto il profilo della sua estensione temporale, copre tutto quanto è maturato in favore del garantito fino a quella data. Successivamente alla data di scadenza dell’obbligazione di garanzia, possono solo sussistere termini decadenziali per l’esercizio del diritto del garantito (sorto anteriormente alla scadenza) nei confronti del garante. In altri termini, una questione di nullità per violazione dell’art. 2965 c.c. potrebbe in realtà porsi solo in relazione al termine di escussione, ma non a quello di scadenza che, appunto, ha il solo effetto di delimitare il periodo temporale di efficacia della garanzia alle obbligazioni maturate in quel periodo.
Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di Bologna, Pres. Rel. Aponte, con la sentenza n. 2500 del 26 luglio 2019.
Il caso in esame riguarda un contratto di subappalto, in virtù del quale una Committente aveva subappaltato lavori di demolizione e scavo ad una Società appaltatrice, rilasciando a garanzia del pagamento del corrispettivo del subappalto una fideiussione bancaria fino a concorrenza di € 200.000,00, con scadenza 31/12/2014. A seguito del mancato pagamento della Committente delle fatture emesse tra agosto e novembre 2014, ma aventi scadenza gennaio-marzo 2015, la società appaltatrice ha adito il Tribunale per sentir dichiarare la nullità, ai sensi dell’art. 2965 c.c., della clausola della fideiussione che prevedeva il termine di decadenza della garanzia del 31/12/2014 e, conseguentemente, che la garante fosse condannata al pagamento, pur trattandosi di credito maturato e diventato esigibile successivamente al predetto termine.
Il Tribunale di Modena ha rigettato la domanda proposta dalla Società sul presupposto che la data del 31/12/2014 era prevista quale termine di scadenza della garanzia, quale termine, cioè, di delimitazione dell’estensione temporale della sua efficacia, con esclusione, quindi dei crediti maturati successivamente.
Avverso tale ordinanza la Società ha proposto appello.
La Corte di Appello, pronunciandosi sul gravame proposto, ha ritenuto che i crediti nascenti dal contratto di subappalto sono pacificamente maturati (divenuti esigibili) successivamente al termine finale di efficacia della garanzia (il primo credito è maturato il 31/1/2015): in relazione ad essi, pertanto, essendo venuto meno l’obbligo del fideiussore per effetto della scadenza del termine di efficacia, non può porsi una questione di eccessiva difficoltà dell’esercizio di un diritto alla garanzia in realtà non venuto ad esistenza.
Del resto, se le parti del contratto di subappalto e la garante fossero state consapevoli, al momento del rilascio della fideiussione, del fatto che tutti i futuri crediti nascenti dall’esecuzione del subappalto sarebbero divenuti esigibili successivamente alla scadenza della stessa, si sarebbe in presenza di una fideiussione nulla per impossibilità dell’oggetto, e non già di una fideiussione valida contenente un termine di escussione nullo ex art. 2965 c.c. In altre parole, in presenza di crediti sorti dal contratto di subappalto aventi data di maturazione successiva al 31/12/2014 sarebbe stato onere della parte a favore della quale era stata prestata la garanzia richiedere un’estensione temporale della stessa non potendo essa fare affidamento su un automatico adeguamento del termine di scadenza.
Pertanto la Corte di Appello, confermando l’orientamento seguito dal Giudice di primo grado ha ritenuto infondato il gravame e lo ha rigettato con condanna della Società al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE: perde efficacia se non escussa entro il termine stabilito
Alla scadenza il garante è liberato dal vincolo giuridico
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Giuseppe Pagliani | 23.01.2019 | n.122
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-perde-efficacia-se-non-escussa-entro-il-termine-stabilito
FIDEIUSSIONE: LA CLAUSOLA A PRIMA RICHIESTA ESCLUDE IL REGIME DECADENZIALE PER IL FIDEIUSSORE
LA CLAUSOLA INSERITA NELL’ACCORDO CHE LASCI INTEGRI I DIRITTI DEL CREDITORE FINO A TOTALE ESTINZIONE DI OGNI SUO CREDITO COMPORTA LA RINUNCIA PREVENTIVA DEL FIDEIUSSORE AL REGIME DECADENZIALE
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini | 18-10-2012 | n. 1743
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-la-clausola-a-prima-richiesta-esclude-il-regime-decadenziale-per-il-fideiussore.html
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno