ISSN 2385-1376
Testo massima
La caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà, insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art.1945 cc, a meno che esse non siano fondate sulla nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa.
Il vincolo di accessorietà è escluso lì dove si prevede che la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se la obbligazione principale sia dichiarata invalida.
La nullità della pattuizione di interessi ultralegali non si comunica al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione non è contraria all’ordinamento.
E’ quanto enunciato dal Tribunale di Napoli, in persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, con la sentenza n.10750 del 30/09/2013.
La sentenza trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai garanti di una società avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza dell’istituto di credito, in favore del quale gli opponenti si erano costituiti garanti.
In particolare, i garanti hanno proposto opposizione, deducendo la mancanza di documentazione idonea a fornire la prova del credito, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’applicabilità dell’art. 1956 cc.
Ebbene, il Tribunale di Napoli, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, dopo aver rilevato che l’art.4 del contratto di fideiussione sottoscritto dagli opponenti prevedesse l’obbligo per i garanti di tenersi al corrente delle condizioni economiche del debitore ed informarsi dei suoi rapporti con la Banca, mentre gli istanti non avevano né dedotto né provato di aver richiesto all’istituto di credito notizie in merito alle condizioni economiche della società ingiunta, ha ritenuto che la fideiussione sottoscritta dagli opponenti dovesse qualificarsi come un contratto autonomo di garanzia, come tale insensibile alle vicende del rapporto principale, atteso che i garanti erano tenuti a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi e spese e nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero state dichiarate invalide, erano tenuti a garantire comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme erogate.
Il giudice di legittimità ha, poi, richiamato la più recente giurisprudenza secondo la quale, ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia, “non è decisivo l’impiego delle espressioni “a semplice richiesta” o ” a prima richiesta del creditore” ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia, giacché la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà, insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art.1945 cc.”
Il Tribunale di Napoli ha, poi, affermato il principio secondo cui il vincolo di accessorietà è escluso lì dove si prevede che la fideiussione mantiene tutti i suoi effetti anche se la obbligazione principale sia dichiarata invalida.
La configurazione del rapporto di garanzia alla stregua di un contratto autonomo di garanzia e non di una fideiussione è insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale e comporta che la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale non può essere opposta al creditore, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall’illiceità della causa.
In conclusione, il Tribunale di Napoli ha ritenuto che gli opponenti non fossero legittimati a sollevare la eccezione di capitalizzazione trimestrale degli interessi, dovendosi escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione non è contraria all’ordinamento.
Sulla base di tale motivazione, il Tribunale ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Testo del provvedimento
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