ISSN 2385-1376
Testo massima
Il fideiussore è tenuto al pagamento dell’intero anche in caso di nullità dell’obbligazione principale.
Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta quanto dovuto per capitale, interessi e spese.
Tale pattuizione imponendo un pagamento immediato preclude la possibilità di paralizzare l’altrui pretesa creditoria con la formulazione di eccezioni inerenti il debito principale.
Così si è espresso il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Massimiliano Sacchi, con sentenza n. 3583/13, il quale ha accolto parzialmente l’opposizione a decreto ingiuntivo dell’obbligato principale mentre ha rigettato quella proposta dal fideiussore.
Il Giudice partenopeo ha confermato la sostanziale diversità tra la fideiussione codicistica e quella bancaria, evidenziando che tale contratto contiene una pluralità di clausole tese a rendere l’obbligazione del garante autonoma rispetto a quella del debitore principale.
Per tali ragioni è stato confermato il principio che la fideiussione bancaria ha il valore di contratto autonomo di garanzia con totale soccombenza del garante.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 169/2013