ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di contratto autonomo di garanzia, l’assunzione da parte del garante dell’impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all’invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell’esecuzione fraudolenta o abusiva e del caso in cui le eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa.
E’ questo il principio di diritto statuito dal Tribunale di Napoli, sezione seconda, con sentenza n.8845 pronunziata in data 12/06/2014 in materia di fideiussione bancaria.
Nel caso di specie, i fideiussori di una società avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto loro il pagamento di un ingente importo in favore della Banca presso cui avevano sottoscritto un contratto di fideiussione.
In particolare, gli opponenti avevano rilasciato una fideiussione dalle cui disposizioni rilevava non soltanto che gli stessi si impegnavano a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, tutto quanto dovutole per capitale, interessi, spese tasse ed ogni altro accessorio, ma anche che, nell’ipotesi di declaratoria di invalidità dell’obbligazione garantita, la fideiussione garantiva comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate.
Ebbene, il Tribunale di Napoli, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, ha evidenziato come il contratto di fideiussione sottoscritto dagli opponenti si configurasse quale contratto autonomo di garanzia il quale, per sua natura, si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall’obbligazione principale, poiché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l’adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato l’opposizione proposta dai fideiussori sul presupposto che gli stessi avessero sottoscritto una fideiussione per operazioni bancarie di qualsiasi natura senza alcuna limitazione e valida anche nell’ipotesi di declaratoria di invalidità dell’obbligazione garantita.
In tal senso, si segnalano altre pronunzie già oggetto di approfondimento sulla rivista:
1.FIDEIUSSIONE OMNIBUS: IL CONTRATTO DI GARANZIA È AUTONOMO RISPETTO ALLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO GARANTITO
LA CLAUSOLA A PRIMA RICHIESTA QUALIFICA IL CONTRATTO DI GARANZIA COME AUTONOMO
2.FIDEIUSSIONE OMNIBUS: DEROGA AL PRINCIPIO DELL’ACCESSORIETÀ
CONNOTATO FONDAMENTALE DEL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA È DATO DALL’AUTONOMIA DEL RAPPORTO RISPETTO A QUELLO GARANTITO
3.LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS HA VALORE DI CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
L’ASSUNZIONE DEL GARANTE DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO A SEMPLICE RICHIESTA COMPORTA LA RINUNZIA ALLE ECCEZIONI INERENTI AL RAPPORTO PRINCIPALE
4.FIDEIUSSIONE BANCARIA: CARATTERISTICA FONDAMENTALE È L’ASSENZA DELL’ELEMENTO DELL’ACCESSORIETÀ
LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS HA VALORE DI CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA CD. GARANTIEVERTRAG
5.FIDEIUSSIONE: LA CLAUSOLA “A PRIMA RICHIESTA” QUALIFICA IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
L’UNICA FORMA DI NULLITÀ, CHE, OVE SUSSISTENTE È IN GRADO DI CONDURRE AD UN RISULTATO VIETATO È COSTITUITA DALL’ADDEBITO A CARICO DEL CORRENTISTA DI INTERESSI USURARI
6.CONTRATTO AUTONOMO DIFFERENZA FIDEIUSSIONE: INDIPENDENZA DALL’OBBLIGAZIONE PRINCIPALE
IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA È UN NEGOZIO ATIPICO LA CUI RATIO È QUELLA DI FAR CONSEGUIRE AL CREDITORE L’OGGETTO DELLA PRESTAZIONE RIVERSANDO SUL GARANTE IL RISCHIO DELL’INADEMPIENZA COLPEVOLE O INCOLPEVOLE CHE SIA
7. LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS HA VALORE DI CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA (CD. GARANTIEVERTRAG)
IL RIFERIMENTO ALL’OBBLIGO PER IL FIDEIUSSORE DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO IMMEDIATAMENTE E A SEMPLICE RICHIESTA CONSENTE DI QUALIFICARE IL CONTRATTO COME CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
Sentenza Tribunale di Napoli, sezione seconda, Giudice Unico dott. Nicola Mazzocca 28-06-2012 n.7692
8.FIDEIUSSIONE OMNIBUS – GARANZIA A PRIMA RICHIESTA RINUNCIA REGIME DECADENZIALE
LA CLAUSOLA “A PRIMA RICHIESTA” STABILISCE CHE IL GARANTE È TENUTO A PAGARE “A SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA DELLA BANCA”
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 406/2014