ISSN 2385-1376
Testo massima
La fideiussione bancaria può derogare alla disciplina codicistica relativamente all’art.1956 cc.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.5783 del 6/5/2013, emessa dal Giudice dott. Massimiliano Sacchi, confermando l’orientamento ormai costante ed unanime per il quale la fideiussione bancaria costituisce un contratto autonomo di garanzia, afferma il principio secondo cui la sottoscrizione della clausola che prevede l’obbligo di tenersi informati sull’andamento del rapporto garantito, esclude la violazione dell’art. 1956 cc per cui non potrà aversi liberazione del fideiussore anche laddove la Banca abbia concesso credito alla società garantita pur consapevole del peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest’ultima.
Nella fattispecie in esame, infatti, i fideiussori, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, proposto autonomamente rispetto alla società garantita, hanno formulato, con il primo motivo, l’eccezione di liberazione ex art. 1956 cc.
Tale eccezione è stata ritenuta priva di pregio rilevando, in primo luogo, quanto stabilito con la clausola del contratto di garanzia che prevede l’obbligo per i garanti di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi dei suoi rapporti con la Banca. Dalla sottoscrizione di tale clausole- secondo il Tribunale Partenopeo- discende che i garanti non possono lamentare alcuna violazione da parte della Banca per aver concesso credito senza speciale autorizzazione anche laddove il creditore fosse stato a conoscenza di un peggioramento delle condizioni patrimoniali del garantito.
Su tale rilievo il Tribunale ha rigettato l’eccezione affermando che con la sottoscrizione della clausola in questione “i garanti non possono lamentare di avere ignorato senza colpa quale fosse la reale situazione patrimoniale della debitrice, atteso che, per contratto, essi erano tenuti ad informarsi di tanto”.
La conoscenza da parte dei fideiussori delle condizioni economiche della società e dell’andamento del rapporto garantito, è accertata dal Giudice, poi, sulla base della risultanze degli atti del giudizio dai quali emerge che gli opponenti fideiussori sono, rispettivamente uno socio al 95% e amministratore unico e l’altro socio per la residua quota del 5%.
Con tale rilievo, il Giudice, quindi, aderisce al già affermato orientamento giurisprudenziale, secondo cui non può configurarsi una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev’essere presunta tale, come nell’ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Trib. Milano Sez. VI, 15/07/2010; Cass. civ., Sez. I, 21/02/2006, n.3761).
Sulla validità della clausola in questione, attesa la contestazione di vessatorietà, il Tribunale ha rigettato anche tale eccezione sulla considerazione assorbente della inapplicabilità della tutela del consumatore per non essere qualificabili, come consumatore, né la società garantita, in quanto società di capitali che ha concluso i contratti – conto corrente, finanziamento e mutuo- per l’esercizio dell’attività imprenditoriale, né i fideiussori che hanno prestato tale garanzia sempre per l’esercizio di detta attività.
Il Tribunale, quindi, ha rigettato l’opposizione in quanto inammissibili le contestazioni da parte dei garanti in ordine alla illegittimità dei criteri di determinazione del credito da parte della Banca, quali capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, nullità di forma, valute e variazioni delle condizioni, che non possono essere opposti in ragione della natura della garanzia quale contratto autonomo di garanzia come affermato dalla costante giurisprudenza.
L’unica eccezione da parte dei fideiussori ritenuta ammissibile dal Giudice riguarda quella in ordine alla usurarietà degli interessi, la quale è stata, comunque, rigettata poiché generica per non essere stati, a fronte della produzione degli estratti conto, indicati i periodi in cui si sarebbe in concreto verificato lo sforamento, e per non aver prodotto i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia che preclude ogni verifica sulla fondatezza della contestazione.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 312/2013