Con l’ordinanza n. 21542 del 31.08.2018 la Suprema Corte di Cassazione ha rimesso la decisione relativa alla possibile nullità, per violazione della normativa antitrust, della fideiussione omnibus contenente pattuizioni conformi al modello ABI del 2003 alla pubblica udienza, data l’oggettiva rilevanza della questione.
Cassazione Civile, Sez. prima, Pres. Magda – Rel. Caiazzo, ordinanza n. 21542 del 31.08.2018
ORDINANZA
sul ricorso n. omissis, proposto da:
FIDEIUSSORE
RICORRENTE
CONTRO
BANCA
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. omissis emessa dalla Corte d’appello di Brescia, depositata il 24.4.2014;
udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella camera di consiglio del 23 maggio 2018.
RILEVATO CHE
FIDEIUSSORE citò innanzi al Tribunale di Bergamo la BANCA, assumendo: di aver sottoscritto, il 16.12.2005, un contratto di fideiussione omnibus a garanzia dei debiti di DEBITORE PRINCIPALE sino alla concorrenza della somma di euro 191.750,00; che la banca, dopo alcune comunicazioni di messa in mora del debitore principale, aveva receduto da tutti i rapporti, ottenendo poi il decreto ingiuntivo anche nei confronti dell’attore;
che tale contratto era nullo per violazione dell’art. 2, comma 2, della I. n. 287/90, data l’istruttoria della Banca d’Italia e il relativo provvedimento del 2.5.05.
Pertanto, il FIDEIUSSORE chiese l’accertamento della nullità del contratto di fideiussione, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni a causa della condotta anticoncorrenziale nella misura di euro 500.000,00 con ordine di cancellazione immediata del suo nome dalla Centrale-Rischi della Banca d’Italia.
Si costituì la banca.
La Corte d’appello di Brescia ha respinto la domanda non avendo l’attore provato l’esistenza di un’intesa concorrenziale ovvero di pratiche illecite concordate, alla luce del provvedimento della Banca d’Italia del 2.5.05.
Il FIDEIUSSORE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Si è costituita la BANCA con il controricorso.
Il FIDEIUSSORE ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 14, 20 e 33 della I. n. 287/90, nonché dell’art. 41 Cost. dell’art. 101 del Trattato UE degli artt. 2729 c.c., 115 e 116, c.p.c., non avendo la Corte d’appello fatto corretta applicazione del provvedimento emesso dalla Banca d’Italia il 2.5.05, ritenendo quest’ultimo inidoneo a dimostrare la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto a garanzia delle obbligazioni bancarie della DEBITORE PRINCIPALE, quale frutto di intesa anticoncorrenziale.
Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo circa l’omessa prova dell’illecita intesa nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729, c.c., artt. 115 e 116, c.p.c., lamentando l’erronea applicazione delle norme sull’acquisizione degli elementi probatori.
Il ricorrente si duole che il contratto di fideiussione stipulato con la banca controricorrente sia nullo per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a, della legge n. 289/90 che vieta le intese fra imprese che abbiano per oggetto e per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale. In particolare, il FIDEIUSSORE lamenta che gli artt. 2, 6 e 8 del contratto, compresi nello schema elaborato dall’ABI, erano stati dichiarati dalla Banca d’Italia in contrasto con la disciplina della concorrenza poiché ponevano delle condizioni ingiustificatamente peggiorative del fideiussore.
Ora, il ricorrente, a sostegno del ricorso, ha addotto recente pronuncia di questa Corte (n. 29810 del 2017) emessa su ricorso del medesimo FIDEIUSSORE in ordine ad un’analoga fattispecie di stipula di contratto di fideiussione omnibus a garanzia di obbligazioni assunte dalla DEBITORE PRINCIPALE, sebbene in tal caso il provvedimento della Banca d’Italia fu successivo alla stipula del contratto di fideiussione.
Al riguardo, la Corte ha affermato che la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte” (relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti anche i contratti stipulati anteriormente) comprendono anche i contratti conclusi anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato.
Data l’oggettiva rilevanza della questione, la causa va rimessa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2018.
Depositata il 31.08.2018
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