Le comparse conclusionali, benché il codice non ne disciplini più il contenuto, devono comunque contenere l’illustrazione ed il riassunto delle domande, delle eccezioni e delle difese già proposte e pertanto non possono contenere eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum; ciò vale anche per le eccezioni che sono rilevabili anche d’ufficio, come la nullità, laddove tali eccezioni non siano fondate su fatti accertati nel corso del processo.
L’eccezione che si fonda su fatti nuovi, costituiti dalla corrispondenza tra il testo del contratto di fideiussione e lo schema predisposto dall’ABI in violazione della normativa antitrust, sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale deve essere ritenuta inammissibile in quanto tardiva.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Perugia, Giudice Michele Moggi, con la sentenza n. 1414 del 23 ottobre 2018.
Un fideiussore, con atto di citazione, proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Perugia, chiedendone la revoca, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale, al fine di far vale la nullità del contratto di mutuo.
L’istituto di credito opposto, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità della domanda riconvenzionale, in quanto non dipendente dal titolo da esso azionato in giudizio e la genericità e l’infondatezza delle eccezioni di estinzione della fideiussione e di liberazione del fideiussore, concludendo per il rigetto dell’opposizione, con vittoria di spese.
Al fine di dirimere la controversia, l’organo giudicante ha rappresentato che il fideiussore ha eccepito la nullità della fideiussione solo in comparsa conclusionale, evidenziando che le comparse conclusionali, benché il codice non ne disciplini più il contenuto, devono comunque contenere l’illustrazione ed il riassunto delle domande, delle eccezioni e delle difese già proposte e, pertanto, non possono contenere eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum; ciò vale anche per le eccezioni che sono rilevabili anche d’ufficio, come la nullità, laddove tali eccezioni non siano fondate su fatti accertati nel corso del processo.
Con riferimento al caso di specie, nel quale l’eccezione sollevata dall’opponente si fonda su fatti nuovi, costituiti dalla corrispondenza tra il testo del contratto di fideiussione e lo schema predisposto dall’ABI in violazione della normativa antitrust, l’eccezione, sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale, è inammissibile perchè tardiva.
Sulla base di tali argomentazioni, il Giudice ha rigettato l’opposizione e la domanda riconvenzionale con contestuale condanna al pagamento delle spese di lite a carico dell’opponente.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE CONFORME A MODELLO ABI 2003: POSSIBILE NULLITÀ PER VIOLAZIONE INTESE ANTICONCORRENZIALI
LA SUPREMA CORTE RIMETTE LA DECISIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DATA L’OGGETTIVA RILEVANZA DELLA QUESTIONE
Ordinanza | Cassazione Civile, Sez. prima, Pres. Magda, Rel. Caiazzo | 31.08.2018 | n.21542
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: SULLA NULLITÀ DEI CONTRATTI CONFORMI AL MODELLO ABI DEL 2003
È AMMISSIBILE L’ESAME DELLA RELATIVA ECCEZIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice Massimo Vaccari | 01.10.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/tribunale-di-verona-giudice-massimo-vaccari
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