Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l’assenza dell’accessorietà della garanzia, derivante dall’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest’ultimo.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, Pres. Manna – Rel. Giannaccari, con l’ordinanza n. 19693 del 17 giugno 2022.
In particolare è accaduto che un assicuratore, che aveva sottoscritto una polizza fideiussoria, ha ricorso per Cassazione avverso una decisione della Corte di Appello che aveva qualificato la garanzia come contratto autonomo in quanto conteneva una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” con rinuncia da parte del garante alla preventiva escussione del debitore principale, alla facoltà di opporre l’eccezione di compensazione con altri crediti e al beneficio di cui all’art. 1957 c.c..
Il motivo di impugnazione era rappresentato dal fatto che si sarebbe formato un giudicato nel quale era stato accertato l’inesistenza dell’obbligazione principale, circostanza che avrebbe travolto anche l’obbligazione fideiussoria in quanto accessoria.
La Suprema Corte ha confermato la sentenza di secondo grado, qualificando il contratto di fideiussione come contratto autonomo di garanzia, ritenendo quindi irrilevanti le vicende attinenti all’obbligazione principale e, nel caso in esame, l’esistenza del giudicato esterno.
Nella parte motivazionale, gli Ermellini hanno rilevato che il contratto autonomo di garanzia, espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale.
La causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, indipendentemente dall’inadempimento colpevole del debitore principale mentre nella fideiussione, connotata dall’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale.
Ne deriva che l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perchè non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza quindi, rispetto alla fideiussione, per l’assenza dell’accessorietà della garanzia, derivante dall’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonchè dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest’ultimo.
Al riguardo la Corte ha osservato che il regime autonomo del contratto autonomo di garanzia trova un limite quando:
– le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia, ovvero al rapporto tra garante e beneficiario;
– il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito;
– la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta;
– sia proponibile la c.d. excepito doli generalis perchè risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causa.
A seguito della qualificazione giuridica della garanzia come contratto autonomo, quindi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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