La fideiussione prestata da un cd. “confidi minore”, iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4, T.U.B., nell’interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale né ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Il rilascio di fideiussioni, infatti, deve ritenersi attività non riservata a soggetti autorizzati né preclusa alle società cooperative che operino in coerenza con l’oggetto sociale.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, SS.UU., Pres. Spirito Angelo – Rel. Lamorgese Antonio, con la sentenza n.8472 del 15.03.2022.
Nel caso di specie, nell’ambito di un fallimento, la società cooperativa in fallimento chiedeva di essere ammessa al fallimento di un’altra società in forza di un credito vantato nei confronti del consorzio di fideiussione a vantaggio del debitore.
Il giudice di prime cure rigettava la richiesta sostenendo la nullità della fideiussione prestata trattandosi di un c.d. “confido minore”.
Il Fallimento del Consorzio proponeva ricorso per cassazione, resistito dal Fallimento con controricorso.
La materia dei “confidi” viene trattata con riferimento agli artt. 155 T.u.b. e al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 13 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326 e al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
I predetti “confidi” possono definirsi come soggetti – anche in forma di consorzi e società cooperative – esercenti attività di garanzia collettiva dei fidi attraverso l’utilizzo di risorse provenienti (totalmente o parzialmente) dalle imprese consorziate o socie per scopi mutualistici o imprenditoriali di garanzia volte a favorire il finanziamento da parte di banche e soggetti operanti nel settore finanziario.
I summenzionati “confidi” si distinguono in: primo livello o “minori” che svolgono esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi strumentali e connessi a favore delle imprese consorziate o socie così come disciplinato all’art. 13 commi 1 e 2 del D.L. 269/2003.
I confidi “maggiori”, invece, per prestare validamente la propria attività devono essere iscritti nell’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.u.b essendo sottoposi a soglie finanziarie e patrimoniali più elevate oltre che ad una rigida vigilanza da parte della Banca d’Italia.
Tali soggetti esercitano prevalentemente attività di garanzia collettiva di qualsiasi tipo e residualmente esercitano le attività svolte dagli intermediari finanziari del cui elenco fanno parte.
Circa la nullità della fideiussione prestata da un “confidi minore” va osservato che la legge prescrive – in materia di intermediazione finanziaria – una speciale capacità di una delle parti che ne condiziona gli stessi requisiti soggettivi dell’agire, finendo con il mettere in relazione il divieto normativo di procedere all’attività contrattuale con la sanzione della nullità del negozio concluso, ex art. 1418 c.c., comma 1.
In siffatte ipotesi, seppure la nullità risulterebbe superabile ex art 1424 comma 1 c.c., resterebbe comunque nulla la fideiussione determinando la nullità dell’intero contratto, ciò però va letto di concerto con le norme previste dal legislatore in tema di nullità virtuale con riferimento alle c.d. norme inderogabili.
Pertanto gli Ermellini – rigettando il ricorso con compensazione delle spese – hanno affermato che, la fideiussione prestata da un cd. “confidi minore, iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4 T.u.b. nell’interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono “esclusivamente” la “attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali” per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, non essendo tale attività riservata a soggetti autorizzati (come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.u.b.), né preclusa alle società cooperative che operino in coerenza con l’oggetto sociale.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA FIDEIUSSIONE SOCIETARIA ESTRANEA ALL’OGGETTO SOCIALE
La garanzia è valida, salvo exceptio doli ex art. 2384 comma 2° cc
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Cinzia Gamberini | 08.10.2019 | n.20687
RILEVA LA SUSSISTENZA DEL POTERE DELL’AMMINISTRATORE DI CONCLUDERE L’ATTO
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Didone Rel. Scaldaferri | 15.01.2016 | n.613
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