Il recente intervento della Corte di Cassazione in relazione ai contratti di fideiussione contenenti clausole frutto di intese restrittive della concorrenza non costituisce un “fatto estintivo o modificativo sopravvenuto” alla formazione del titolo esecutivo giudiziale che possa essere dedotto a sostegno della opposizione all’esecuzione, in quanto il citato intervento della Corte ha valenza meramente ricognitiva del principio di diritto ivi statuito.
Per le azioni tese a far valere la nullità del contratto di fideiussione bancaria redatte in conformità allo schema ABI 2003 per violazione della normativa antitrust, sussiste la competenza funzionale del Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di Impresa.
L’art. 33, comma II, della l. 287/1990, infatti, prevede che le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Rovigo, Giudice Mauro Martinelli con l’ordinanza del 19.06.2018.
Nella fattispecie in disamina dei fideiussori, con ricorso ex art 615 c.p.c., promuovevano opposizione all’esecuzione avviata nei loro confronti da una Banca, esponendo di aver subito un pignoramento immobiliare sulla base di un contratto di mutuo fondiario e di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e successivo atto di precetto, con conseguenti iscrizioni ipotecarie su diversi immobili, in forza di una fideiussione prestata nel 2007 a garanzia delle obbligazioni assunte da una ditta, debitrice principale, con la banca creditrice.
I debitori esecutati denunciavano, in particolare, la nullità del contratto di fideiussione per violazione dell’art. 2 della Legge n. 287 del 1990, con particolare riferimento alla clausola del contratto concernente la deroga all’art. 1957 c.c. e alle cd. clausole di reviviscenza e sopravvenienza, in quanto ritenute conformi a quelle di cui al modello elaborato dall’ABI nel 2003 dichiarate “abusive” dalla Banca d’Italia con parere n. 55 del 2 maggio 2005, la cui illegittimità, peraltro, sarebbe stata confermata dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione del 12.12.2017.
Si costituiva la Banca creditrice eccependo l’incompetenza funzionale del Tribunale di Rovigo a favore del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, avendo l’opposizione ad oggetto la asserita nullità del titolo azionato per violazione del diritto della concorrenza, come previsto dall’art. 33 della l. 287/1990.
Preliminarmente il Giudice ha rilevato che, per giurisprudenza costante e uniforme, con l’opposizione all’esecuzione fondata su titolo giudiziale – ivi compreso il decreto ingiuntivo – il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo, ovverosia, nel caso di specie, l’opposizione al decreto ingiuntivo, pertanto – continua il Giudicante – il recente intervento della Corte di Cassazione in relazione ai contratti di fideiussione contenenti clausole frutto di intese restrittive della non può certamente costituire un “fatto estintivo o modificativo sopravvenuto“, in quanto l’intervento ha valenza meramente ricognitiva del principio di diritto ivi statuito, risalente al 2005, e quindi in epoca antecedente alla stessa stipula del contratto.
I debitori esecutati avrebbero dovuto quindi proporre le contestazioni circa la validità del titolo nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e richiedere la sospensione del giudizio di esecuzione ex art. 295 c.p.c.
Il Giudice, infine, aderendo alle prospettazioni della creditrice opposta, ha rilevato la sussistenza una competenza funzionale della Corte d’Appello di Venezia ai sensi dell’art. 33, comma II, della l. 287/1990, il quale prevede che: “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni“.
Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ha quindi rigettato totalmente l’opposizione proposta, con condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore della Banca.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE BANCARIA: NESSUNA NULLITÀ PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTITRUST
L’INTESA RESTRITTIVA “A MONTE” NON CADUCA IL CONTRATTO “A VALLE”
Sentenza | Tribunale di Treviso, Giudice Andrea Valerio Cambi | 26.07.2018 | n.1623
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