Provvedimento segnalato dall’avv. Francesco Giunti del foro di Livorno con nota di accompagnamento
Il contratto di fideiussione che si limiti a richiedere il pagamento a prima richiesta ma senza escludere che il garante possa proporre eccezioni spettanti al debitore, non è qualificabile come contratto autonomo di garanzia, conservando natura accessoria rispetto al rapporto principale.
Non può considerarsi vessatoria la clausola di un contratto di fideiussione con cui venga pattuito quale foro aggiuntivo quello della dipendenza della Banca che avrebbe effettuato le operazioni garantite, derogatorio del foro esclusivo previsto dall’art. 33 Cod. Cons.
La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che l’art. 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13, in materia di tutela del consumatore, può essere applicato ai contratti di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulati tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Lucca, Dott. Carmine Capozzi, con la sentenza n. 406 del 18.02.2017.
Nella fattispecie in questione, un correntista proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lucca, con il quale gli era stato ingiunto, su istanza della Banca, quale fideiussore di una società dichiarata fallita, di pagare una certa somma, oltre interessi convenzionali e spese di lite, dovuta, a titolo di saldo debitore di un conto corrente bancario ed un conto tecnico.
A fondamento dell’opposizione, il correntista deduceva, tra l’altro, la nullità del decreto ingiuntivo, siccome emesso da un giudice incompetente per territorio, eccependo che la clausola della fideiussione, in forza della quale era stato pattuito il foro esclusivo della sede dell’agenzia presso la quale erano state effettuate le operazioni garantite, si poneva in contrasto con l’art. 33 Cod. Cons. ed era pertanto vessatoria, chiedendo, pertanto, la revoca del decreto opposto e il rigetto della domanda di pagamento.
La Banca si costituiva in giudizio contestando l’opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, in primo luogo, escludeva il carattere vessatorio della clausola del contratto di fideiussione, anche alla luce del recente orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE, nell’ordinanza 19.11.2015, n. C-74/15, rilevato che l’opponente rivestiva, all’epoca del rilascio della fideiussione, la qualifica di socio (oltre che dipendente) della società debitrice principale.
Nel caso di specie, ricordato che l’art. 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13, in materia di tutela del consumatore, può essere applicato ai contratti di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulati tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società, osservava che, nel caso di specie, la posizione del fideiussore non poteva essere, in alcun modo, equiparata a quella di consumatore, anche ai fini della corretta individuazione delle regole sulla competenza.
Il Giudice, in secondo luogo, escludeva la qualificazione della fideiussione, come contratto autonomo di garanzia, sottolineato che il testo contrattuale non prevedeva alcuna rinuncia definitiva del garante ad opporre le eccezioni spettanti al debitore garantito.
L’accessorietà della garanzia risultava chiara dal complessivo documento contrattuale, essendo regolato espressamente l’obbligo del fideiussore di pagare le somme dovute dal debitore principale a titolo di restituzione in caso di invalidità dell’obbligazione garantita o l’impegno del fideiussore a rimborsare alla Banca, le somme incassate a titolo di pagamento dal debitore principale e che fosse stata costretta a restituire a seguito di revoca dei pagamenti stessi.
Sulla base di quanto esposto, il Tribunale adito, ritenendo il provvedimento monitorio pienamente valido ed efficace in quanto emesso da un giudice competente, rigettava l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite.
Per altri precedenti si veda:
FIDEIUSSORE: la qualità di consumatore va desunta dal rapporto principale
Il rinvio deriva dall’accessorietà dell’obbligazione del garante rispetto a quella garantita
Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Antonio Perinelli | 26.06.2015 | n.13971
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