In base al principio dell’onere della prova incombe sulla parte che chiede la pronuncia di accertamento e declaratoria della nullità provarne i fatti costitutivi, mediante produzioni documentali rituali e tempestive, oltre che dei contratti di fideiussione “omnibus” di cui si assume l’invalidità, del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI nel 2003. Né può sostenersi che tale nullità sarebbe, comunque, rilevabile d’ufficio, atteso che l’attivazione del potere di rilievo ufficioso del Giudice è suscettibile di essere esercitato solo laddove la causa di nullità emerga “ex actis”, cioè sulla base della documentazione ritualmente e tempestivamente prodotta in giudizio.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Salerno, Giudice Mattia Caputo, con la Sentenza n. 1199 del 20 Marzo 2023, con la quale sono state rigettate le domande attoree e quelle relative ai terzi interventori fideiussori.
In particolare, questi ultimi avevano spiegato intervento autonomo nel presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia di accertamento e declaratoria che alcuna fideiussione valida ed efficace fosse risultata da loro prestata in favore della banca per ipotetici debiti della società attrice e che, comunque, vi sarebbe stata responsabilità della Banca per non averli informati circa le condizioni economiche della debitrice principale, con conseguente liberazione ex art. 1955 c.c. .
Inoltre, con la comparsa conclusionale gli interventori avevano dedotto per la prima volta che le garanzie da essi sottoscritte sarebbero state affette da nullità in quanto redatte in conformità al modello predisposto dall’Accordo A.B.I. del 2003 e ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005
Il Tribunale campano ha chiarito che “il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 costituisce un provvedimento “stricto sensu” amministrativo, in quanto formalmente e soggettivamente emesso da un’Autorità Indipendente (i.e.: amministrativa), che, in quanto tale, è sottratto al principio “iura novit curia” ed alla conoscibilità d’ufficio da parte del Giudice, in quanto ontologicamente privo del carattere normative (anche considerato che il predetto atto del 2005 non ha natura “regolamentare)” e che “il modulo di fideiussione “omnibus” predisposto dall’A.B.I. nel 2003 appare indispensabile per verificare la effettiva corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione al vaglio dell’Autorità Giudiziaria rispetto a quelle oggetto di censura da parte della Banca d’Italia, con il predetto provvedimento n. 55/2005”
Pertanto, “da ciò consegue che tali documenti devono essere non solo prodotti in giudizio per consentire al Giudice di vagliare nel merito la sussistenza o meno della lamentata nullità, ma devono altresì essere prodotti in giudizio in modo rituale, nel pieno rispetto delle inderogabili norme che stabiliscono decadenze e preclusioni; di talché tale produzione deve avvenire, nel rito ordinario di cognizione (come nella fattispecie concreta) al più, entro il termine di cui all’articolo 183, c. 6, n^ 2) c.p.c.”.
Di contro, nel caso di specie, i terzi interventori non avevano depositato affatto in giudizio l’Accordo “A.B.I.” del 2003 stigmatizzato dalla Banca d’Italia, né il provvedimento n. 55 del 2005 adottato da quest’ultima, e ciò nonostante non si trattasse di documenti “nuovi”, cioè formatisi successivamente al maturare delle preclusioni processuali, bensì in tempi molto più risalenti rispetto all’instaurazione del presente giudizio (per l’appunto, nel 2003 e nel 2005), per cui la domanda è stata rigettata per carenza di prova.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE ABI – ANTITRUST: LA SOLA PRODUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55 DEL 2005 NON ASSOLVE ALL’ONERE DELLA PROVA
OCCORRE DIMOSTRARE L’ESISTENZA DELL’INTESA ANTICONCORRENZIALE AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA GARANZIA
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Pres.-Rel. Nicola Graziano | 17.05.2023 | n.5093
FIDEIUSSIONI ANTITRUST: LA MERA COINCIDENZA CON LE CLAUSOLE ABI NON È SUFFICIENTE A DIMOSTRARNE L’ILLICEITÀ
L’ATTORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE D’ILLECITO CONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 28.01.2023 | n.82
FIDEIUSSIONI ABI: LA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA ANTICONCORRENZIALE È APPLICABILE SOLO ALLE “OMNIBUS”
IL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 È INAPPLICABILE ALLE GARANZIE SPECIFICHE
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Aragno – Rel. Cortelloni | 24.02.2023 | n.632
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