Il garante, al fine di invocare legittimamente la nullità della fideiussione, assunto dalla Banca d’Italia, ex provvedimento 2 maggio 2005 deve dare prova:
- Della conformità della fideiussione da lui sottoscritta totalmente o parzialmente allo schema ABI con la precisazione per cui se eccepisce la sola deroga all’art. 1957 c.c. l’eventuale nullità potrebbe involgere la sola clausola derogativa e non l’intero rapporto fideiussorio;
- Dell’esistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte del contratto, ricordando come Cass. n. 13846/19 abbia qualificato i provvedimenti dell’AGCM quale “prova presuntiva qualificata” dell’esistenza di un accordo anticoncorrenziale, il quale, in quanto tale, non è però sottratto all’ordinario onere di allegazione e prova che incombe all’attore o all’opponente;
- Del fatto che tale contratto ha concretamente leso la sua sfera di libertà economica.
Questo il principio espresso dal Tribunale Ordinario di Ancona, Giudice Dott.ssa Patrizia Pietracci, con la sentenza resa in data 16.12. 2021.
Nella fattispecie in esame il Tribunale di Ancona emetteva un decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti della società debitrice, con cui veniva ingiunto loro il pagamento, a favore della Banca, della somma, a fronte dei mutui ottenuti.
Con atto di citazione, i fideiussori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo in questione eccependo la nullità delle fideiussioni degli stessi concessi alla Banca, a garanzia dei mutui ottenuti dalla società debitrice per violazione della normativa antitrust, ex art. 2, L. 287/1990.
La Banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La questione trae origine dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il quale ha censurato lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI poiché in contrasto con l’art. 2 della L. 287 del 1990. La Banca d’Italia aveva ravvisato che nel suddetto schema alcuni articoli fossero il risultato di un’intesa anticoncorrenziale e riproducevano elementi in deroga ad alcuni articoli del codice: artt. 1941, 1939 e 1957 c.c.. Ha evidenziato il Tribunale che, dopo il giudizio negativo della Banca d’Italia, lo schema contrattuale standard non è stato di fatto adottato dall’ABI, la quale ha lasciato libere le singole banche di adottare degli schemi di fideiussione diversi da quello proposto. Risulta dunque necessario verificare, nel caso concreto, se il contratto sottoposto dalla Banca ai garanti sia conforme allo schema incriminato ed abbia inciso sulla libertà dei sottoscrittori.
Inoltre, l’eventuale nullità delle clausole contrattuali recettive di un accordo anticoncorrenziale non travolge l’intero contratto e deve essere necessariamente coniugata con l’art. 1419 c.c., il quale prevede che la nullità di alcune clausole contrattuali travolge il contratto nella sua interezza solo se risulta che il contraente non lo avrebbe stipulato in loro assenza dunque, conseguenza della nullità, nel caso in esame, sarebbe semmai la possibilità di invocare l’eccezione di cui all’art. 1957 c.c.. Si tratterebbe quindi di una nullità parziale, riguardante le sole clausole contrarie alla normativa antitrust, con la conseguenza che, in applicazione del generale principio di cui all’art. 1419 c.c. il contratto di garanzia non può dirsi interamente nullo.
Nel caso di specie i garanti, al fine di invocare legittimamente la nullità della fideiussione per violazione dello schema ABI, avrebbero dovuto provare: la conformità della fideiussione da loro sottoscritta al suddetto schema standard, con la precisazione per cui se si eccepisce la sola deroga all’art. 1957 c.c. l’eventuale nullità potrebbe travolgere solo la clausola derogativa e non l’intero rapporto fideiussorio; l’esistenza di un accordo anticoncorrenziale a monte del contratto; il fatto che tale contratto abbia concretamente leso la loro libertà economica.
Nel caso in esame il Tribunale riteneva che non fossero stati forniti sufficienti elementi probatori su nessuno dei presupposti, pertanto rigettava le opposizioni e per l’effetto confermava il decreto ingiuntivo opposto condannando gli opponenti alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’INVALIDITÀ NON SI ESTENDE ALL’INTERO CONTRATTO
Sentenza | Corte d’Appello di Venezia, Pres. Taglialatela – Est. Zanon | 13.09.2021 | n.2356
PER QUELLE SPECIFICHE È IRRILEVANTE LA CONFORMITÀ
Sentenza | Tribunale di Napoli, Pres. Rel. Graziano | 26.05.2021 | n.4969
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: NON SI APPLICA ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
IL PERIMETRO APPLICATIVO DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 È CIRCOSCRITTO ALLE SOLE GARANZIE OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Bologna, Pres.Florini-Rel. Chierici | 13.01.2022 | n.64
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno