Il fideiussore che richiede la liberazione dalla prestata garanzia invocando l’art. 1956 c.c. ha l’onere di provare, ai sensi dell’art 2697 c.c., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle condizioni economiche.
I presupposti di cui all’art. 1956 c.c. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistono le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tali ipotesi la richiesta di credito della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito.
Così si è pronunziato il Tribunale di Livorno, Dott. Franco Pastorelli con sentenza del 12.03.2016.
Nel caso in questione, su ricorso per ingiunzione di pagamento proposto da una Banca, il Tribunale di Livorno ingiungeva ad una società debitrice ed ai fideiussori, il pagamento di una ingente somma dovuta quale sommatoria dei saldi debitori di due conti correnti e del residuo finanziamento.
Con atto di citazione, tutti gli ingiunti proponevano opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo la carenza di interesse ad agire in via monitoria della opposta per essere il credito garantito; la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell’Istituto di credito, avendo inutilmente la debitrice preannunciato un accordo di ristrutturazione con integrale pagamento dei debiti; la mancata determinazione specifica del quantum della pretesa; il mancato invio degli avvisi di pagamento, nonché l’estinzione del contratto di fideiussione per violazione degli artt. 1955, 1956, 1957 c.c..
La Banca opposta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Livorno, in primo luogo, riconosceva l’interesse ad agire della Banca debitrice, atteso il mancato rispetto del termine di scadenza del rimborso del debito da parte della società opponente e dei fideiussori ed alla luce della quantomeno sospetta costituzione, nel periodo in questione, di un fondo patrimoniale da parte dei garanti su un immobile di loro proprietà.
In secondo luogo, escludeva la dedotta violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della creditrice, in ragione dell’ampia disponibilità manifestata da suo funzionario delegato al progetto di ristrutturazione dei debiti predisposto dalla debitrice.
In terzo luogo, rigettava la contestazione mossa dall’opponente in ordine alla presunta incertezza del quantum della pretesa creditoria nonché circa il mancato invio dei relativi avvisi di pagamento da parte della Banca, in considerazione del fatto che nel contratto era stato convenuto il pagamento delle rate mediante addebito in conto corrente.
Infine dichiarava infondati i motivi di opposizione fatti valere dai fideiussori in difetto dei presupposti di cui agli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c..
In particolare, in ordine alla invocata estinzione della fideiussione per fatto del debitore, di cui all’art. 1956 c.c., il Tribunale di Livorno rigettava la domanda proposta, escludendo qualsiasi impedimento all’esercizio di azione di regresso da parte dei fideiussori sulla debitrice, in ragione della stipula di appositi piani di rientro non determinanti alcun effetto novativo del precedente rapporto.
In ordine alla dedotta richiesta di liberazione dei fideiussori, il Giudice di merito rilevava la mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione della disciplina normativa contenuta nell’art. 1956 c.c., ed in particolare: l’elemento dell’ulteriore finanziamento concesso alla debitrice, successivo al deterioramento delle sue condizioni economiche e della consapevolezza da parte della creditrice del mutamento in peius delle condizioni economiche dell’opponente, ricordando il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, che esclude l’applicabilità della disciplina in esame allorquando coesistono nella stessa persona, le qualità di fideiussore e legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tali ipotesi, la richiesta di credito della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito.
Infine, in merito alla eccepita estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1957 c.c., rilevava l’infondatezza della pretesa attorea, atteso il rispetto da parte della Banca del termine di 36 mesi dalla scadenza dell’obbligazione, previsto nel contratto, entro il quale agire per l’adempimento.
Il Tribunale adito rigettava l’opposizione, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite e dichiarava l’esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Per altri precedenti si segnala:
CONTRATTO AUTONOMO GARANZIA: L’OBBLIGAZIONE È DEL TUTTO SGANCIATA DA QUELLA GARANTITA
IL GARANTE NON PUÒ OPPORRE AL CREDITORE LA NULLITÀ DI UN PATTO RELATIVO AL RAPPORTO FONDAMENTALE
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott.ssa Stefania Starace | 24-07-2015 | n.10683
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: LA BANCA NON DEVE CONSEGNARE AL GARANTE I DOCUMENTI RELATIVI AL RAPPORTO GARANTITO
la banca deve comunicare solo il dato numerico del debito entro i limiti dell’importo garantito dal fideiussore
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Fabio Magistro | 28-02-2014 | n.3168
FIDEIUSSIONE BANCARIA: non vi è violazione dell’art.1956 cc
Non vi è liberazione del fideiussore che ha sottoscritto la clausola relativa all’obbligo di informarsi sull’andamento del rapporto garantito
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi | 06-05-2013 | n. 5783
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