ISSN 2385-1376
Testo massima
La Corte di Cassazione, con sentenza n.16667 del 01/10/2012 ha espresso il principio secondo il quale la circostanza che il creditore abbia tenuto un comportamento contrario al dovere di buona fede e correttezza contrattuale, tale da comportare la possibile liberazione del fideiussore dai propri obblighi di garanzia nei riguardi del creditore medesimo, può essere provata con ogni mezzo consentito dall’ordinamento, ivi compreso il ricorso a presunzioni, secondo la regola generale stabilita dagli artt.2727 e 2729 cc.
La questione trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal fideiussore di una società il quale riteneva che la BANCA avesse tenuto un comportamento contrario ai doveri di buona fede verso lo stesso.
La Corte di Cassazione, uniformandosi alla decisione adottata dai giudici di merito ha dedotto che il comportamento dell’istituto di credito fosse davvero incompatibile col rispetto dell’obbligo di agire secondo buona fede, deducendolo non solo dalle modalità con cui la banca aveva modulato l’estensione delle garanzie richieste ai diversi fideiussori, ma soprattutto dall’ingiustificato e repentino ampliamento dell’entità dell’erogazione di credito in una situazione che non lasciava supporre alcuna possibilità di rientro da parte della debitrice principale.
In conclusione, sostiene la Corte, quando si tratta per il fideiussore di dare la prova di un comportamento del creditore contrario al principio di buona fede, non si deve escludere la possibilità che tale prova sia fornita mediante presunzioni.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30478/2006 proposto da:
BANCA;
RICORRENTE
contro
C.M., nella qualità di Amministratore di sostegno di C.A.;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 363/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 10/06/2006;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 16 gennaio 1987 il presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, accogliendo un ricorso della BANCA, emise un decreto ingiuntivo nei confronti della locale GIALLA e nei confronti di alcuni fideiussori, tra i quali il sig. C.A., ordinando a quest’ultimo di pagare alla ricorrente la somma di L. 40.000.000, a fronte di uno scoperto di conto corrente di più elevato importo.
L’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal sig. C. fu accolta dal tribunale, la cui decisione fu in seguito confermata dalla Corte d’appello di Ancona.
Quest’ultima, con sentenza depositata in cancelleria il 10 giugno 2006, condivise la valutazione del primo giudice in ordine al fatto che la BANCA, ampliando il credito concesso alla debitrice principale ormai palesemente insolvente, aveva violato i propri doveri di buona fede verso il fideiussore, e ritenne che, così giudicando, il Tribunale non avesse esorbitato dai limiti della domanda, giacchè la censura in ordine al comportamento della BANCA, pur se non accompagnata, nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo dall’espresso richiamo al disposto dell’art.1956 cc, appariva comunque riconducibile al principio di buona fede cui detta norma è ispirata.
Che poi il comportamento dell’istituto creditore fosse davvero incompatibile col rispetto dell’obbligo di agire secondo buona fede, la corte territoriale lo dedusse non solo dalle modalità con cui la banca aveva modulato l’estensione delle garanzie richieste ai diversi fideiussori, nell’evidente convinzione dell’ormai acquisita insolvenza della cooperativa, ma soprattutto dall’ingiustificato e repentino ampliamento dell’entità dell’erogazione di credito in una situazione che non lasciava supporre alcuna possibilità di rientro da parte della debitrice principale.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la BANCA, formulando due motivi di doglianza.
Il sig. C., rappresentato in giudizio dalla figlia M. in qualità di amministratrice di sostegno, si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova premettere che, essendo stata la sentenza impugnata resa pubblica nel giugno del 2006, al presente ricorso risulta ratione temporis applicabile la disposizione dell’art.366 bis cpc, introdotta con il D.Lgs. n.40 del 2006, e poi abrogata dalla L. n.69 del 2009.
A norma di detto articolo, com’è noto, occorre che, a pena d’inammissibilità, ciascun motivo di ricorso volto a denunciare errores in procedendo o in iudicando sia corredato da un adeguato quesito di diritto, e che i motivi di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio contengano, sempre a pena di inammissibilità, un momento di sintesi omologo al quesito di diritto.
Quest’ultimo rilievo conduce subito a considerare inammissibili le doglianze prospettate in entrambi i motivi di ricorso con riferimento alla previsione dell’art.360 cpc, n.5, perchè in nessun punto del ricorso medesimo è dato rinvenire il suindicato momento di sintesi.
2. Anche gli errori di diritto ed i vizi processuali denunciati nel primo motivo del ricorso risultano, peraltro, inammissibili.
Detto motivo si conclude con un quesito di diritto, volto a sapere se il giudice può pronunciare d’ufficio su una domanda non enucleabile dalle difese della parte.
Ma è quesito palesemente inadeguato e non conforme al modello legale, perchè per un verso assolutamente astratto e, per altro verso, del tutto ovvio e perciò tale da risolversi in un interrogativo retorico.
Infatti, la decisione impugnata non si fonda certo su un principio di diritto contrario a quello che il ricorrente vorrebbe fosse affermato – il principio, del tutto ovvio, secondo cui il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande e delle eccezioni di parte – bensì sulla constatazione in concreto della piena possibilità di desumere dal contenuto della domanda proposta nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo l’eccezione di comportamento contrario a buona fede della banca creditrice che nel merito è stata ritenuta fondata.
3. Pure i primi due quesiti di diritto posti a corredo del secondo motivo di ricorso sono inadeguati, perchè anch’essi, ruotando entrambi intorno al concetto della non accoglibilità di un’eccezione che si assume non sia stata formulata nè sufficientemente provata dalla parte, rivestono un carattere inammissibilmente retorico e muovono da un presupposto – la mancata proposizione ed il difetto di prova dell’eccezione – incompatibile con quello posto a base dell’impugnata sentenza, da cui la ricorrente dissente non per ragioni di diritto bensì di fatto.
Conserva un qualche margine di astratta plausibilità solo il quesito accluso all’esposizione del secondo, motivo del ricorso che sembra postulare un principio di diritto a tenore del quale, quando si tratti per il fideiussore di dare la prova di un comportamento del debitore principale contrario al principio di buona fede, dovrebbe escludersi la possibilità che tale prova sia fornita mediante presunzioni.
Ma un siffatto principio di diritto è privo di qualsiasi base, giacchè nulla consente di affermare che il thema probandum sopra ipotizzato soffra di particolari limitazioni legali, sìa quanto agli strumenti mediante i quali la parte interessata può assolvere il proprio onere sia in ordine alle risultanze sulle quali il giudice è in grado di radicare il proprio convincimento.
Contrariamente a quanto prospetta la parte ricorrente, quindi, deve enunciarsi il principio di diritto per il quale la circostanza che il creditore abbia tenuto un comportamento contrario al dovere di buona fede e correttezza contrattuale, tale da comportare la possibile liberazione del fideiussore dai propri obblighi di garanzia nei riguardi del creditore medesimo, può essere provata con ogni mezzo consentito dall’ordinamento, ivi compreso il ricorso a presunzioni, secondo la regola generale stabilita dagli artt.2727 e 2729 cc.
4. A tale principio si è attenuto il giudice d’appello ed il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
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Numero Protocolo Interno : 38/2012