In tema di criteri selettivi dell’eventuale ascrizione del fideiussore alla categoria normativa del consumatore, uno di essi può essere identificato nella la valutazione se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione nel concreto rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato garanzia, verificando se la garanzia è stata prestata non nell’ambito della sua attività professionale o per finalità inerenti a tale attività o strettamente funzionali al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) ma come persona fisica che agiva da non professionista ma in virtù del rapporto di coniugio che all’epoca la legava al debitore principale.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Graziosi- Rel.Dell’Utri nell’ordinanza n. 34515 del 16.11.2021.
Nel caso di specie, era accaduto che la ricorrente in Cassazione era fideiussore, nell’ambito di un rapporto in cui l’allora coniuge era debitore, aveva proposto regolamento di competenza.
Sul punto, si ricorda che, secondo l’orientamento tradizionalmente seguito in giurisprudenza, la persona fisica che presta fideiussione per garantire un debito contratto da un professionista, non assume lo status di consumatore ma- indirettamente- anche egli quello di professionista, con conseguente applicazione della disciplina di riferimento.
Tuttavia, recentemente la Corte ha escluso che possa essere dato rilievo alla natura societaria del debitore principale ai fini dell’eventuale applicazione della normativa di protezione consumeristica.
Tale interpretazione prende spunto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale ha smentito l’orientamento per il quale l’accessorietà della fideiussione comporta necessariamente il rinvio al rapporto principale al fine di definire lo status “consumeristico” del garante.
La Corte di Giustizia ha, invero, affermato che il contratto di fideiussione – sebbene possa essere definito, con riguardo all’oggetto come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che esse: garantisce- si presenta, dal punto di vista soggettivo, come un contratto distinto in quanto è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale: in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito.
Pertanto, nel caso esaminato la Corte sposa tale ultimo orientamento, statuendo che la ricorrente abbia stipulato la fideiussione, non nell’ambito di un’attività professionale o per fini ad essa collegati, ma in ragione del rapporto di coniugio con il debitore.
Per tali ragioni, la Corte accoglieva il ricorso, confermando la competenza del tribunale con conseguente caducazione del decreto ingiuntivo opposto.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
La qualifica di “consumatore” del fideiussore di una società commerciale
Vanno prese in considerazione le sue condizioni personali, come l’attività professionale e l’eventuale collegamento con quella svolta dal garantito
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI civ – 3, Pres. Frasca – Rel. Rubino | 08.05.2020 | n.8662
La Cassazione supera il proprio orientamento sulla rilevanza dell’attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione del fideiussore
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI civ., Pres. Di Virgilio – Rel. Dolmetta | 16.01.2020 | n.742
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