L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale, sicchè, ai fini dell’interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell’intero contratto.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi – Rel. Gianniti, con la sentenza n. 4717 del 19.02.2019.
Nel caso di specie, una società ha presentato al Mise una domanda-progetto per poter usufruire di alcuni finanziamenti, allegando alla stessa una polizza fideiussoria emessa da una compagnia assicurativa. Dopo la revoca delle concesse agevolazioni per il venir meno dei requisiti necessari, il Ministero ha escusso la polizza.
La compagnia ha quindi convenuto, dinanzi al Tribunale di Roma, il ministero, la società e la banca, che inizialmente aveva fornito parere favorevole sui requisiti della società per ricevere il finanziamento, chiedendo l’accertamento e la declaratoria di insussistenza dei diritti del Mise ad escutere la garanzia, stante l’annullabilità della fideiussione per dolo contrattuale ex art. 1439 c.c, e l’accertamento del proprio diritto ad esperire regresso fideiussorio contro la società.
Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda attorea, con una sentenza che è stata confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma, in seguito all’impugnazione della compagnia assicurativa. Quest’ultima ha presentato ricorso in Cassazione, sulla base di otto motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, il Ministero e la Banca.
La quaestio iuris affrontata dalla Suprema Corte si riferisce principalmente alla qualificazione giuridica dei contratti oggetto di causa rispetto alla domanda di annullamento dei contratti ex art. 1439 c.c. Sussumendo i contratti nella categoria dei contratti autonomi di garanzia, il Tribunale ha di fatto negato alla compagnia di esercitare l’azione di ripetizione nei confronti del Ministero, relegando all’esercizio del diritto di surroga e regresso nei confronti della ditta garantita l’unica possibilità di ottenere il rimborso di quanto pagato al Ministero.
A tal proposito, la Cassazione, riprendendo un principio già espresso in precedenza (sentenza Cass. S.U. n. 3947/2010), ha chiarito la distinzione – non solo concettuale – fra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione. Il primo ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, e la sua causa è trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no: l’obbligazione garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione. Il secondo, invece, garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tanto che il fideiussore può essere considerato una sorta di vicario del debitore. Con la fideiussione, nella quale ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale.
Gli Ermellini hanno criticato l’operato del giudice di merito. E’ vero che l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sè a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, perché fa venir meno il principio di accessorietà. Ma è pur vero che avrebbe dovuto tener conto dell’intero contenuto della polizza e, in particolare, dei riferimenti del contratto alla situazione relativa al rapporto sottostante, alla necessità di indicare, per la richiesta di pagamento, l’inadempienza riscontrata.
Pertanto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione dei giudici di merito.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE: la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” non basta a farle assumere i connotati di contratto autonomo
Si configura come un meccanismo di solve et repete, compatibile col carattere dell’accessorietà
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni | 18.01.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-la-clausola-a-prima-richiesta-e-senza-eccezioni-non-basta-a-farle-assumere-i-connotati-di-contratto-autonomo
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: A PRIMA RICHIESTA E SENZA ECCEZIONI = CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
IL GARANTE PUÒ SOLLEVARE SOLO EXCEPTIO DOLI
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Teresa Cianciulli | 07.07.2017 | n.1410
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-omnibus-a-prima-richiesta-e-senza-eccezioni-contratto-autonomo-di-garanzia
FIDEIUSSIONE: ove previsto il “pagamento a prima richiesta e senza eccezione” si tratta di contratto autonomo di garanzia
LA PATTUIZIONE DI SIFFATTA CLAUSOLA È INCOMPATIBILE CON L’ACCESSORIETÀ CHE CARATTERIZZA LA FIDEIUSSIONE
Ordinanza | Tribunale di Nola, Dott.ssa Caterina Costabile | 18.04.2017 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-ove-previsto-pagamento-richiesta-senza-eccezione-si-tratta-contratto-autonomo-garanzia
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