La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni avuto modo di approfondire le caratteristiche fondamentali che differenziano il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione affermando che l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito “fideiussore solidale”, atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l’assunzione di un impegno solidale e indivisibile.
La principale caratteristica che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta dall’art. 1945 c.c..
Ne consegue che, a fronte del chiaro contenuto contrattuale sopra richiamato, con cui le parti hanno previsto in capo al garante non solo il pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, ma anche l’espressa deroga all’art. 1939 c.c. e la dispensa del creditore dall’onere di agire nei termini di cui all’art. 1957 c.c., il negozio in esame vada qualificato come contratto autonomo di garanzia.
La superiore conclusione non è esclusa, per quanto sopra argomentato, dalla previsione di cui all’art. 3 con cui “le obbligazioni derivanti dalla presente fideiussione sono solidali ed indivisibili, anche nei confronti degli aventi causa a qualsiasi titolo”, posto che la menzionata voluta autonomia del rapporto contrasta ed è incompatibile con l’assunzione di un impegno solidale, che deve ritenersi come non apposto.
Questa è parte del percorso motivazione della sentenza n. 38 del 16 gennaio 2023 del Tribunale di Bologna, che nel respingere una opposizione a decreto ingiuntivo ha ritenuto che la fideiussione prestata integrasse un contratto autonomo di garanzia.
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