Il fideiussore deve qualificarsi come garante autonomo della debitrice principale, sulla base del tenore dei contratti di garanzia depositati laddove questi enunciano che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta”.
Non rileva la mancanza dell’ulteriore specificazione “senza eccezioni”, in quanto, le Sezioni Unite con la sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2010, hanno enunciato che la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia” e, nel testo della motivazione assimilano la dicitura “a semplice” o “a prima richiesta (o domanda)” a quella ”senza eccezioni”, così determinando la sufficienza della prima anche in carenza della seconda.”
Anche postulando l’identità di modello contrattuale esaminato con lo schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia – e su cui si è basata detta pronuncia – ha affermato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”, ma ha altresì espressamente escluso che la clausola di pagamento “a prima richiesta” ed atta ad affermare l’autonomia della garanzia sia in alcun modo in contrasto con detta disciplina.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Lucca, Giudice Tommaso Del Giudice con la sentenza n. 1373 del 9 ottobre 2020.
Nella vicenda esaminata un garante conveniva in giudizio un istituto di credito proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto in suo danno chiedendone la revoca.
Si costituiva in giudizio la Banca che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell’opposizione.
Il Tribunale si è pronunciato per il rigetto dell’opposizione rilevando che il deposito delle garanzie sottoscritte era sufficiente per ritenere osservato l’onere probatorio del credito azionato monitoriamente, considerato che sulla base del tenore dei contratti di garanzia depositati, i quali enunciavano che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta” l’opponente dovesse qualificarsi come garante autonomo della debitrice principale.
Il Giudice ha altresì precisato che non rileva la mancanza dell’ulteriore specificazione “senza eccezioni”, in quanto le Sezioni Unite con la sentenza n. 3947 del 18 febbraio2010 hanno enunciato che la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia” ed hanno assimilato la dicitura “a semplice” o “a prima richiesta (o domanda)” a quella ”senza eccezioni”, così determinando la sufficienza della prima anche in carenza della seconda.
Con riferimento alla dedotta nullità del contratto di fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust, il Tribunale ha rilevato che pur postulando l’identità di modello contrattuale in esame con lo schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia ha espressamente escluso che la clausola di pagamento “a prima richiesta” ed atta ad affermare l’autonomia della garanzia, sia in alcun modo in contrasto con detta disciplina.
In ragione di tali rilievi il Giudice ha quindi rigettato l’opposizione, condannando il fideiussore al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
La pattuizione di siffatta clausola è incompatibile con l’accessorietà che caratterizza la fideiussione
Ordinanza | Tribunale Di Nola, Dott.Ssa Caterina Costabile | 18.04.2017
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: A PRIMA RICHIESTA E SENZA ECCEZIONI = CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
Il garante può sollevare solo exceptio doli
Sentenza | Tribunale Di Avellino, Giudice Teresa Cianciulli | 07.07.2017 | N.1410
FIDEIUSSIONE – ABI: la clausola di pagamento “a prima richiesta” non viola la disciplina antitrust
Deve essere dimostrata l’essenzialità delle medesime ex art. 1419 c.c., con consequenziale invalidità dell’intera garanzia
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice | 28.11.2020 | n.1708
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