ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dall’ Avv. Daniele Magnani del Foro di Milano
In caso di revoca dei pagamenti solutori ex art. 67 1. fall. rivive la garanzia personale e la stessa può essere efficacemente escussa dalla banca.
La clausola di reviviscenza contenuta in una fideiussione omnibus non ha natura vessatoria.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Rana, con la sentenza n. 2952 del 30 maggio 2016.
Nel caso di specie, la curatela fallimentare evocava in giudizio, avanti il Tribunale di Bari, la Banca in relazione ai rapporti bancari a suo tempo in essere tra le parti, chiedendo dichiararsi inefficaci e revocare, ai sensi dell’art. 67, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, i pagamenti eseguiti in favore della stessa (mediante versamenti, accrediti, giroconti, e via dicendo), unitamente a tutte le altre rimesse di natura solutoria effettuate sul conto corrente intestato alla Società e comunque nell’ambito dei rapporti bancari intrattenuti con la Banca, compresi quelli afferenti ai conti anticipi e sovvenzioni non regolati in c/c e, per l’effetto, condannare la Banca alla restituzione in favore della curatela dei pagamenti ricevuti.
Si costituiva in giudizio la convenuta Banca chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa il fideiussore.
Il giudice autorizzava la chiamata in causa e successivamente si costituiva il terzo chiamato.
Disposta CTU tecnico-contabile, l’attore e la Banca convenuta raggiungevano poi un accordo, sancito con scrittura privata prodotta in udienza, a fronte della quale la seconda pagava al Fallimento l’importo di 100.000,00, transigendo la lite.
Per quanto concerne specificamente il terzo chiamato, in forza della transazione, la Banca si riservava espressamente la facoltà di proseguire nei confronti dello stesso il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari, di richiedere al predetto la ripetizione di quanto corrisposto alla curatela, e comunque di far valere in tale processo o in tutte le sedi ritenute più opportune tutti i propri diritti ripetitori e/o restitutori.
Per tali ragioni il processo proseguiva contro il terzo garante per cui la banca chiedeva la condanna in manleva di 100.000,00 corrisposto al Fallimento attore.
Il giudice ha ritenuto la domanda di garanzia fondata in quanto rilevava che il garante si era impegnato a rimborsare alla banca le somme che dalla stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.
Il fideiussore, invero, eccepiva che non vi è nell’ordinamento un principio generale di reviviscenza delle garanzie personali o reali, quando esse siano prestate da terzi – come nella struttura della fideiussione – in tutte le ipotesi in cui, per la sopravvenuta inesistenza di una causa estintiva, riviva tra le parti l’originario rapporto obbligatorio. Inoltre, nel caso di specie non sarebbe prevista una espressa clausola di riviviscenza della garanzia fideiussoria che possa derogare a tale principio, clausola che anche ove fosse presente sarebbe di dubbia legittimità stante la sua indubbia natura vessatoria.
In realtà il giudice adito ha ritenuto che la clausola è stata effettivamente pattuita, come risulta per via documentale, era valida ed alla stessa non va attribuito carattere vessatorio.
Infatti, la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie ammettono specificamente la possibilità che in caso di revoca dei pagamenti solutori ex art. 67 1. fall. riviva la garanzia personale e la stessa possa essere efficacemente escussa dalla banca.
In tale ottica il Tribunale ha osservato che non era pertinente il richiamo alla decadenza ex art. 1957 c.c. per mancata azione contro il debitore principale, atteso che la banca ha attivato la garanzia solo a seguito del fatto sopravvenuto dell’azione revocatoria, laddove in precedenza non era tenuta ad alcuna azione verso il debitore principale.
Né appare di ostacolo alla efficace escussione della garanzia il fatto che la inefficacia del pagamento è frutto di transazione e non di pronuncia del giudice.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale barese ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti principali e accolto la domanda di garanzia, condannando la terza chiamata a tenere indenne e a rimborsare alla Banca l’importo di 100.000,00 da essa pagato al Fallimento attore, oltre agli interessi legali.
Testo del provvedimento
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