Ai fideiussori non è applicabile la disciplina degli art. 1469 bis e ss. c.c., quando il debitore principale rivesta la qualità di imprenditore, atteso che, in tal caso, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini dell’individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore e, del resto, l’obbligazione fideiussoria è collegata e subordinata a quella inerente il rapporto principale.
La persona fisica che stipuli una fideiussione con un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente può essere considerato consumatore solo se tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua con l’ordinanza resa in data 16.10.2017
Nella fattispecie processuale esaminata dei fideiussori proponevano opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso da una Banca creditrice, deducendo l’incompetenza del Tribunale di Torino ad emettere il decreto opposto, stante la previsione nella lettera di fidejussione specifica, di fori convenzionali diversi da quello adito dall’Istituto di credito e, comunque, in conseguenza della deroga prevista in materia dal Codice del consumo, stante la qualificabilità degli opponenti quali “consumatori”.
Si costituiva la Banca opposta, instando per la concessione della provvisoria esecutività del decreto.
Il Giudice ha ritenuto di dover rigettare la preliminare eccezione di incompetenza sollevata dagli attori rilevando che, come sostenuto dalla giurisprudenza prevalente, ai fideiussori non è applicabile la disciplina relativa ai cd. “contratti del consumatore”, quando, come nel caso di specie, il debitore principale rivesta la qualità di imprenditore, atteso che, in tal caso, la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini dell’individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore e che, in ogni caso, l’obbligazione fideiussoria è collegata e subordinata a quella inerente il rapporto principale.
Sul punto il Tribunale ha inoltre specificato che un altro argomento valevole ad escludere l’applicabilità della disciplina invocata dagli opponenti è desumibile dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la quale ha statuito che la persona fisica che stipuli una fideiussione con un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente, può essere considerato consumatore solo se tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società.
Ciò posto il giudicante ha rilevato che nel caso di specie tale collegamento funzionale era certamente presente, tenuto anche conto che, al momento della sottoscrizione della lettera di fideiussione, gli opponenti rivestivano la carica di soci della obbligata principale e, con la prestazione della garanzia, non soddisfacevano solo l’interesse della predetta società, bensì anche un interesse personale e professionale proprio.
In merito alla richiesta avanzata dalla creditrice e tesa alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il Magistrato ha ritenuto sussistenti, nella specie, sia il fumus del credito, sia l’ adeguata prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall’opposto, derivanti dalla mancata specifica contestazione di alcuni fatti costitutivi da parte ex art. 115, 1° comma, c.p.c.
In virtù di tali rilievi, il Tribunale si è pronunciato per il rigetto dell’eccezione di incompetenza e, previa concessione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, ha assegnato alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, non ancora esperita, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010, riservandosi sulle ulteriori domande proposte.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE: il garante-socio della società debitrice non può qualificarsi come consumatore ai fini della competenza
Non è vessatoria la clausola che preveda quale foro aggiuntivo quello della dipendenza della Banca
Sentenza | Tribunale di Lucca, Dott. Carmine Capozzi | 18.02.2017 | n.406
CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE: criteri di individuazione della competenza territoriale
In presenza di un contratto di fideiussione è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott.ssa Annarita Balzano | 04-09-2013 | n.9909
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno