Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa, con nota di accompagnamento
La causa del contratto di fideiussione (che non è un contratto aleatorio) è non già il rischio dell’inadempimento dell’obbligazione principale, ma la funzione di garanzia dell’adempimento dell’obbligazione mediante l’allargamento della base soggettiva la quale è del tutto indipendente dall’effettivo “rischio” di inadempimento e, dunque, dall’eventualità che il debitore principale non adempia la propria obbligazione, ovvero che il suo patrimonio (o il bene offerto in garanzia reale) sia insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Solaini, con l’ordinanza n. 22559 del 10.09.2019.
Una banca era stata chiamata in giudizio da una donna, la quale aveva chiesto al Tribunale di Mantova la declaratoria di nullità della fideiussione che il marito aveva rilasciato a favore dell’istituto di credito a garanzia dei debiti dell’azienda agricola del figlio, perché era stata prestata unicamente per impedire l’utile proposizione dell’azione di riduzione.
In primo grado era stata condannata la banca che, impugnato il provvedimento presso la Corte d’Appello di Brescia, si vedeva respinto l’appello perchè riteneva non provata l’intenzione dei soggetti interessati di violare una norma inderogabile.
La banca ha presentato ricorso per Cassazione, affermando che la fideiussione è un negozio avente efficacia esclusivamente obbligatoria che non presuppone alcuna attuale solvibilità in capo al fideiussore che la pone in essere. Nella specie, a prescindere dalla propria capacità economica, il fideiussore aveva inteso garantire presso la banca i debiti del figlio, mediante l’assunzione di un obbligo che avrebbe vincolato indirettamente il proprio patrimonio, e ciò, in virtù della sua piena autonomia negoziale, mentre la questione della sua solvibilità poteva attenere al più alla fase esecutiva di escussione della garanzia, dove si sarebbero valutate le eventuali sopravvenienze attive ricomprese nel patrimonio dello stesso.
Per la Suprema Corte è necessario occuparsi della questione relativa alla causa della fideiussione, onde verificare se la capienza del patrimonio del fideiussore possa dirsi elemento indefettibile ai fini della validità dell’operazione negoziale de qua, in termini di “ragione pratica” dell’atto negoziale. Al riguardo, invero, è opportuno osservare che il nostro ordinamento non presuppone una esatta coincidenza tra il concetto di garanzia patrimoniale e quello di capienza del patrimonio del debitore.
L’art. 2740 c.c., infatti, dispone che “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri“. Detta disposizione, unitamente all’art. 2910 c.c., che prevede che il creditore possa fare espropriare i beni del debitore per conseguire quanto gli è dovuto, sanciscono il principio della responsabilità patrimoniale del debitore, la quale comporta la sussistenza di un vincolo sul patrimonio del medesimo e del consequenziale potere di coazione del creditore. D’altra parte, il riferimento dell’art. 2740 c.c. ai beni futuri, a ben vedere, conferma che la sussistenza di una garanzia personale non è condizionata dall’attuale capienza del patrimonio del debitore stesso. La fideiussione è una garanzia personale, e come tale rafforza la posizione creditoria nella misura in cui estende la garanzia patrimoniale del garantito ai beni, presenti e futuri, del garante.
Appurato dunque che la causa del negozio di fideiussione, e cioè, lo scopo concreto dell’operazione negoziale, resta la funzione di garanzia di un debito altrui, la stessa non può ritenersi mancante se prestata da soggetto incapiente. Invero, la fideiussione, nella misura cui produce una mera estensione della garanzia patrimoniale, non presuppone l’attuale capienza del patrimonio del fideiussore, partecipando invece dei caratteri propri della responsabilità patrimoniale, ovvero la sottoposizione a vincolo patrimoniale e la soggezione al potere di coazione del creditore.
Per questo motivo, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’istituto di credito e ha cassato la sentenza impugnata.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE: vi è autonomia della garanzia rispetto all’obbligazione del debitore principale
Pienamente valida ed efficacia anche in caso di invalidità del rapporto sottostante
Sentenza | Tribunale di Trani, Dott. Giuseppe Gustavo Infantini | 18.11.2016 | n.1748
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-vi-e-autonomia-della-garanzia-rispetto-allobbligazione-del-debitore-principale
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: se previsto pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale come contratto autonomo di garanzia
Il garante può eccepire la nullità del contratto solo per contrasto con norme imperative, illiceità della causa o inesistenza del debito
Sentenza | Tribunale di Agrigento, dott. Andrea Illuminati | 07.12.2015
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-omnibus-se-previsto-pagamento-a-prima-richiesta-e-senza-eccezioni-vale-come-contratto-autonomo-di-garanzia
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