Il provvedimento n. 55 del 2.05.2005 della Banca d’Italia, con cui è stato disposto che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contrastano con l’art. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287/1990 e che tale documento, integrando un provvedimento amministrativo emanato da un ente pubblico indipendente, è soggetto al tempestivo onere di produzione ad opera delle parti. Pertanto la produzione documentale in comparsa conclusionale appare tardiva. La parte che deduce la nullità deve allegare puntualmente il parametro in relazione al quale viene dedotta la nullità della fideiussione, poiché è preclusa al giudice la possibilità di rilievo officioso della stessa.
Con riferimento a contratti di fideiussione in cui siano presenti clausole riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall’Autorità Garante, deve ritenersi che, avendo l’Autorità amministrativa circoscritto l’accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole delle Norme Bancarie Uniformi (NBU) trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di intese illecite ex art. 2 della legge n.287/1990, ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e ss. cod. civ. e che possa trovare applicazione l’art. 1419 cod. civ. laddove l’assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni, con la sentenza n. 333 del 04 maggio 2020.
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