La clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” non basta a far assumere alla fideiussione i connotati del contratto autonomo di garanzia, né può recidere il tipico nesso di accessorietà della garanzia all’obbligazione principale, ma si configura come un meccanismo di solve et repete, compatibile col carattere dell’accessorietà, che consente al garante, una volta adempiuta l’obbligazione, di far valere in sede di azione di ripetizione dell’indebito ogni eccezione attinente al rapporto di base.
Questi il principio espresso dal Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni, con la sentenza del 2 novembre 2018.
Una banca ha ottenuto dal Tribunale adito l’emissione di un decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento della somma di € 118.336,33, oltre interessi e spese, dovutagli in virtù di un contratto di locazione finanziaria stipulato tra un istituto di credito concedente e una società debitrice.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione i due fideiussori eccependo, in rito, che la convenuta avrebbe fatto valere in nome proprio un diritto per cui essa aveva esclusivamente ricevuto un mandato a riscuotere.
Nel merito, gli opponenti hanno eccepito l’infondatezza della pretesa monitoria in virtù della qualificazione del leasing come “traslativo” (con conseguente applicazione dell’art. 1526 c.c. e obbligo del concedente di restituire all’utilizzatore le somme riscosse), la nullità della clausola di determinazione dell’indennizzo a favore del concedente, l’indeterminatezza del credito nonché la violazione del divieto di anatocismo.
Relativamente alla garanzia fideiussoria, gli opponenti hanno eccepito la nullità delle clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto e l’estinzione della garanzia ai sensi dell’art. 1956 c.c.
L’opposta, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto la legittimità dell’ingiunzione di pagamento, fatta a nome proprio e non della concedente, poiché il mandato ricevuto dall’altro istituto di credito comprende, oltre al potere di agire in giudizio, anche quello di “incassare somme di denaro”.
Nel merito, la banca ha dedotto l’inammissibilità delle eccezioni proposte dai fideiussori, per aver essi rinunciato ad avvalersi delle eccezioni spettanti alla debitrice principale, ai sensi dell’art. 1945 c.c., la natura non vessatoria della clausola n. 23 per determinazione dell’indennizzo dovuto in caso di risoluzione, la non spettanza della riduzione a equità della penale, l’infondatezza delle eccezioni di nullità e/o decadenza della fideiussione.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha ritenuto infondata l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire sollevato dalle opponenti poiché la banca opposta si è espressamente qualificata mandataria di altro istituto di credito.
In secondo luogo, l’organo giudicante ha rappresentato che l’obbligazione assunta dagli opponenti non rientra nell’ambito del contratto autonomo di garanzia la cui funzione non è quella di garantire l’adempimento del debito principale, bensì, quella di assicurare al beneficiario la disponibilità di una somma di denaro a titolo di cauzione, al verificarsi di un dedotto, ancorché controverso, inadempimento dell’obbligazione principale.
Al riguardo, il Giudice ha specificato, altresì, che, sul piano causale, la maggiore larghezza dell’impegno assunto con la garanzia autonoma è compensata da un corrispondente impegno dell’ordinante a tenere indenne dell’esborso il garante, con rinuncia a far valere nei suoi confronti qualunque eccezione pertinente all’obbligazione principale, salvo anche in tal caso il limite dell’exceptio doli.
Con riferimento al caso di specie il Tribunale adito ha sottolineato l’insussistenza dei tratti tipici del contratto autonomo di garanzia proprio in quanto gli opponenti non hanno assunto la garanzia per ordine del debitore principale né il debitore principale si è impegnato a tenerli indenni da qualsiasi esborso rinunciando anch’essa a far valere le eccezioni rinunciate dai fideiussori nei confronti del concedente.
A ciò aggiungasi che l’espressa qualificazione della lettera di garanzia come “fideiussione” e il rinvio alle pertinenti disposizioni del codice civile costituiscono ulteriore argomento interpretativo ex art. 1362 c.c. per ricondurre la garanzia alla fideiussione tipica regolata dal codice civile, anziché all’atipico contratto autonomo di garanzia.
All’interno del tipo fideiussione, nel caso in cui ricorra un’eccezione impediente o estintiva dell’obbligazione principale e il fideiussore, ciò malgrado, sia tenuto a pagare, per aver rinunciato a opporla con la clausola “senza eccezioni”, il regresso può essere paralizzato dalla facoltà del debitore ex art. 1952 c.c.
Il Giudice ha, altresì, specificato che, al contempo, non avendo diritto a essere tenuto indenne dal debitore, il fideiussore non può nemmeno tenere definitivamente a proprio carico il pagamento di una somma che il debitore principale non era (in tutto o in parte) tenuto a adempiere, poiché tale risultato giuridico avrebbe per effetto di snaturare la causa di garanzia e appare manifestamente incompatibile con il principio che la fideiussione non può essere prestata in duriorem causam, oltre il limite del debito principale o a condizioni più onerose (art. 1941 co. 1 c.c.).
Alla luce di quanto sopra, per il Giudice il pagamento fatto dal fideiussore, malgrado l’esistenza di un’eccezione impediente o estintiva dell’obbligazione principale, è oggettivamente indebito (in tutto o in parte), poiché la fideiussione che eccede il debito principale è valida nei soli limiti di quest’ultimo (art. 1941 co. 3 c.c.), con conseguente diritto del fideiussore ad agire nei confronti del creditore con ordinaria azione ex art. 2033 c.c.
L’interpretazione della clausola di “pagamento a prima richiesta e senza eccezioni” come solve et repete deve quindi confermarsi come l’unica compatibile con la nullità della fideiussione prestata in duriorem causam oltre il limite del debito principale o a condizioni più onerose (art. 1941 c.c.) e con la facoltà del debitore (art. 1952 c.c.) di eccepire al fideiussore, per esimersi dal regresso, le stesse eccezioni che egli avrebbe potuto opporre al creditore e che il fideiussore ha preventivamente rinunciato a eccepire al creditore.
Il pattuito solve et repete riguarda, peraltro, le sole “eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità”, poiché l’art. 7 della fideiussione 29.10.2008 rinvia specificamente all’art. 1945 c.c..
Resta quindi in facoltà del fideiussore di proporre, anche al fine di esimersi dal pagamento, le eccezioni proprie al contratto di garanzia, cui non abbia altrimenti rinunciato, mere difese, quali la contestazione dei fatti costitutivi e del quantum del debito principale, che il creditore è onerato di provare, a chiunque (debitore principale o garante) rivolga la sua pretesa, le eccezioni di invalidità del contratto da cui deriva l’obbligazione principale o di sue clausole (arg. ex art. 1462 c.c.), per le quali non ha effetto la clausola di solve et repete.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato i fideiussori, in solido tra loro, a corrispondere alla banca l’importo di € 91.289,81 oltre interessi al tasso legale dal dovuto al aldo nonché alla refusione delle spese di lite, oltre che di quelle di CTU;
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: ha il valore di contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag)
La deroga al beneficium excussionis e la clausola solve e repete sono incompatibili con il principio di accessorietà
Sentenza | Tribunale Di Velletri, Giudice Maria Casaregola | 28.03.2017 | N.911
FIDEIUSSIONE: LA CLAUSOLA “A PRIMA RICHIESTA E SENZA ECCEZIONI” QUALIFICA L’AUTONOMIA DEL NEGOZIO DI GARANZIA
LA NULLITÀ DELLA PATTUIZIONE DI INTERESSI ULTRALEGALI NON SI ESTENDA A TALE CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott. Romolo Ciufiolini | 09.02.2017 | n.2562
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: A PRIMA RICHIESTA E SENZA ECCEZIONI = CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
IL GARANTE PUÒ SOLLEVARE SOLO EXCEPTIO DOLI
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Teresa Cianciulli | 07.07.2017 | n.1410
FIDEIUSSIONE: in caso di inefficacia ex art. 44 l.f. è ammissibile la manleva nei confronti dei fideiussori
Vi è reviviscenza della garanzia nel caso di revoca dei pagamenti
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Edmondo Cacace | 06.06.2017 | n.1824
FIDEIUSSIONE: ove previsto il “pagamento a prima richiesta e senza eccezione” si tratta di contratto autonomo di garanzia
LA PATTUIZIONE DI SIFFATTA CLAUSOLA È INCOMPATIBILE CON L’ACCESSORIETÀ CHE CARATTERIZZA LA FIDEIUSSIONE
Ordinanza | Tribunale di Nola, Dott.ssa Caterina Costabile | 18.04.2017 |
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