ISSN 2385-1376
Testo massima
Nell’ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata al suo integrale adempimento e non già alla scadenza dell’obbligazione principale, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art.1957 cc.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n.1743 del 11-18/10/2012, si è così pronunciato su di una opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai fideiussori di una società i quali eccepivano l’estinzione della fideiussione ex art.1957 cc, od in subordine ex art. 1956 cc, stante l’estinzione della fideiussione prestata a suo tempo dal proprio dante causa.
Il Tribunale osserva, preliminarmente, che oggetto di causa è una fideiussione omnibus con garanzia a prima richiesta, la quale prevede come “i diritti derivanti alla Banca della fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”.
Da tanto deriva, in tutta evidenza, come nel caso di specie si tratti di clausola comportante la rinuncia preventiva del fideiussore al regime decadenziale di cui all’art.1957 cc, atteso che, nell’ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’articolo 1957 cc (per la pacifica giurisprudenza della Suprema di Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, cfr. ex pluribus Cass. n. 8839/2007, Cass. n. 16233/2005, Cass. n. 16758/2002).
Ne consegue che la clausola inserita nell’accordo fideiussorio che lasci integri i diritti del creditore garantito fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore comporta la rinuncia preventiva del fideiussore al regime decadenziale ex artt.1956 e 1957 cc.
Testo del provvedimento
Tribunale di Reggio Emilia
Sentenza 11-18 ottobre 2012, n. 1743
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa RG Civ. n. 4458/2007
ATTORE OPPONENTE: L. E.
Conclusioni: Citazione in opposizione
CONVENUTO OPPOSTO: BANCA
Conclusioni: Comparsa di costituzione
FATTO
La presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto da BANCA nei confronti del debitore principale e dei due aventi causa del fideiussore, nel frattempo deceduto, per il ripianamento di un rapporto di apertura di credito in conto corrente per il quale è stato esercitato il recesso.
Avverso l’ingiunzione propone la presente opposizione uno dei due aventi causa del fideiussore, e cioè L.E., madre del fidejussore stesso, eccependo l’estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c., od in subordine ex art. 1956 c.c.
Resiste BANCA.
DIRITTO
a) Con il PRIMO motivo di opposizione, la L. espone che la lettera di revoca del rapporto di conto corrente è datata 5 agosto 2005; che da tale data deve quindi ritenersi scaduta l’obbligazione principale; che l’azione giurisdizionale in sede monitoria è stata promossa solo il 20/10/2006, cioè 14 mesi dopo la scadenza dell’obbligazione principale; che pertanto, il mancato rispetto del termine semestrale previsto all’articolo 1957 comma 1 c.c. determina l’estinzione della fideiussione prestata a suo tempo dal proprio dante causa.
Così riassunti i termini della questione, l’eccezione non può essere accolta.
Sul punto, deve infatti evidenziarsi che oggetto di causa è una fideiussione omnibus con garanzia a prima richiesta, la quale al punto 6 prevede come “i diritti derivanti alla Banca della fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore” (cfr. all. 3 fascicolo monitorio).
Trattasi, in tutta evidenza, di clausola comportante la rinuncia preventiva del fideiussore al regime decadenziale di cui all’art.1957 cc, atteso che, nell’ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, così come nel caso di specie risultante dalla clausola sopra indicata, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’articolo 1957 cc (per la pacifica giurisprudenza della Suprema di Corte, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, cfr. ex pluribus Cass. n. 8839/2007, Cass. n. 16233/2005, Cass. n. 16758/2002).
Deriva l’infondatezza dell’argomentazione dell’opponente.
b) Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione, relativo alla pretesa estinzione dell’obbligazione fideiussoria ex art. 1956 c.c., sul presupposto che “nel periodo di tempo trascorso tra la revoca degli affidamenti e l’escussione della garanzia, la posizione patrimoniale del debitore si è certamente deteriorata
e l’entità del debito è andata crescendo” (pag. 3 citazione).
In proposito, si osserva che l’articolo 1956 c.c. prevede come il fideiussore non risponda laddove il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore stesso, abbia “fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.
Ciò premesso, è dirimente osservare che nessun ulteriore credito è stato concesso al debitore principale, ed il lamentato incremento del debito fideiussorio ha unicamente origine dalla semplice maturazione di interessi moratori, non già da – si ripete inesistenti- nuove concessioni di credito.
Tanto basta per rigettare l’eccezione, rimanendo assorbite le ulteriori argomentazioni della difesa di parte opposta relative alla conoscenza della situazione di insolvenza da parte della Lancellotti, madre del fideiussore; nonché alla coincidenza tra le figure di fideiussore e di legale rappresentante del debitore principale, ciò che esclude comunque l’applicazione dell’articolo 1956 c.c. secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione.
c) In ragione di quanto sopra, l’opposizione va rigettata, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 140/2012 in ragione della previsione di retroattività posta dal suo articolo 41 (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012), sono quindi poste a carico della soccombente parte opponente ed a favore della vittoriosa parte opposta.
Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice, trasferito al Tribunale di Reggio Emilia il 11/4/2012, all’udienza del 4/10/2012, ed alla successiva udienza del 11/10/2012, è stato deciso con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa
– rigetta l’opposizione, e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1066/2007 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 29/3/2007-2/4/2007;
– condanna L. E. a rifondere a BANCA le spese di lite del presente giudizio, che liquida in 4.000 per compensi, oltre Iva e cpa.
Reggio Emilia, 11/10/2012
Il Giudice
dott. Gianluigi MORLINI
IL CANCELLIERE
Depositato in Cancelleria il …
IL CANCELLIERE
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Numero Protocolo Interno : 40/2012