ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6416 del 30/05/2012, ha chiarito che quando i garanti accettano di pagare a semplice richiesta, estendendo la garanzia anche al pagamento delle obbligazioni potenzialmente nulle, inefficaci ed annullabili la natura giuridica del contratto di fideiussione omnibus, testo ABI, è quella di contratto autonomo di garanzia,
La questione trae origine dal decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca in danno di una società e dei suoi fideiussori.
Proposta opposizione, i fideiussori non contestavano la loro qualità ma eccepivano le eccezioni inerenti i rapporti intercorsi tra la società opposta e la debitrice principale.
Il Tribunale, uniformandosi alla ormai copiosa giurisprudenza ha chiarito, che il garante- fideiussore, tutte le volte in cui abbia inserito nel contratto di fideiussione la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” determina, di per sé, la qualificazione della fideiussione quale contratto autonomo di garanzia cd. Garantievertrag.
Detto principio è continuativo di quanto stabilito dalle Sezioni Unite che con sentenza n. 3947 del 2010 hanno affermato che il contratto autonomo di garanzia (cd. cd. Garantievertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art.1322 cc, ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale.
In conseguenza di ciò il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dalla illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare un risultato vietato dall’ordinamento.
L’unica forma di nullità, che, ove sussistente è in grado di condurre ad un risultato vietato precisa il Giudice, è costituita dall’addebito a carico del correntista di interessi usurari.
Alla luce di tali considerazioni il tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione ribadendo il carattere di contratto autonomo di garanzia cd. Garantievertrag alle fideiussioni omnibus recanti la clausola a prima richiesta e senza eccezioni.
Testo del provvedimento
si allega la sentenza del Tribunale di Napoli
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Numero Protocolo Interno : 117/2012