L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale
Nel contratto autonomo di garanzia il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall’illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall’ordinamento.
Nondimeno, si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione – eccezion fatta per la previsione di interessi usurari – non è contraria all’ordinamento, non vietando quest’ultimo in modo assoluto finanche l’anatocismo.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Trani, dott. Elio Di Molfetta, con la sentenza n. 732 depositata in data 20.05.2016.
Per il Tribunale, la clausola secondo cui “i fideiussori si sono obbligati a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese e tasse ed ogni altro accessorio”, vale a qualificarlo come contratto autonomo di garanzia, come eccepito dalla banca, escludendo che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali, contenuta nel contratto di c/c, si comunichi al negozio fideiussorio, anche in caso di nullità della clausola relativi agli interessi anatocistici, con nullità limitata alla sola previsione degli interessi usurari, non essendo vietato affatto dal nostro Ordinamento giuridico, come si ricava dagli artt. 1283 cod. civ. e 120 del D.Lgs. 385/93.
La Banca, infatti, aveva correttamente eccepito la inammissibilità ed infondatezza dell’eccezione anatocistica formulata dai garanti in quanto nel testo della garanzia era stato previsto che “Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i successori aventi causa, le risultanze delle scritture contabili dell’azienda di credito“.
Trattasi, come è noto, di quel particolare contratto di garanzia, espressione della piena ed incontrovertibile autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall’art. 1322, comma 2, del codice civile, che si configura come contratto bilaterale tra il creditore ed il garante, stipulato anche all’insaputa o contro la volontà del medesimo debitore garantito.
Il fideiussore, come si legge nel relativo contratto si impegna a pagare alla banca, che escuta la garanzia, quanto risulta a debito del garantito, senza opporre eccezioni in ordine nè alla validità nè all’efficacia del rapporto di base.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che per qualificare il contratto di fideiussione come autonomo (cfr. Cass. 19300/2005) quello che conta è la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia. Ciò che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà, insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola posta dall’art. 1945 c.c.
Ciò significa che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, e in caso di CTU, la falcidia del credito, nel caso di declaratoria di inefficacia dell’anatocismo, varrà per il correntista e non già per il garante, il quale si è impegnato a corrispondere alla Banca ciò che risulterà dovuto dal correntista in base alle sue scritture contabili.
Il garante, infatti, non potrà pretendere la restituzione delle somme di cui all’actio indebiti, perché non ha sottoscritto un contratto di c/c e/o di apertura di credito bensì un contratto diverso (Cass., 29 novembre 2011, Sez. III, n. 25212).
Alla luce di tali presupposti il Tribunale ha condannato i garanti al pagamento in favore della Banca di quanto risultante dalle scritture contabili.
Si segnalano i seguente precedenti:
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: ONERE DELLA PROVA DELL’ADEMPIMENTO A CARICO DEL DEBITORE
IL GARANTE DEVE PROVARE LA NULLITÀ DEL CONTRATTO GARANTITO O ILLICEITÀ DELLA CAUSA CON PROVA PRONTA E LIQUIDA
Nei contratti di fideiussione omnibus o c.d. “a prima richiesta” il debitore, per liberarsi dell’obbligazione, deve provare o l’adempimento della stessa ovvero, specificatamente, che gli interessi passivi non sono stati correttamente conteggiati; mentre, il garante che vuole sottrarsi al pagamento deve dimostrare la nullità del contratto garantito o l’illiceità della sua causa mediante una prova pronta e liquida.
Sentenza, Tribunale di S.M.C.V., dott.ssa Concetta Serino 04-02-2016 n.519
CONTRATTO AUTONOMO GARANZIA: L’OBBLIGAZIONE È DEL TUTTO SGANCIATA DA QUELLA GARANTITA
IL GARANTE NON PUÒ OPPORRE AL CREDITORE LA NULLITÀ DI UN PATTO RELATIVO AL RAPPORTO FONDAMENTALE
L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale.
Mentre il fideiussore è un vicario del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debitore principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
In conseguenza di ciò, il garante – improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia – non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall’illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall’ordinamento.
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott.ssa Stefania Starace | 24-07-2015 | n.10683
CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA: SI CONFIGURA QUANDO IL GARANTE SI IMPEGNA A PAGARE ‘ANCHE IN CASO DI OPPOSIZIONE DEL DEBITORE’
L’AUTONOMIA DERIVA DALL’INSENSIBILITÀ DELLA GARANZIA RISPETTO ALLE ECCEZIONI OPPONIBILI DAL DEBITORE AL CREDITORE
L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale.
Tale conclusione vale, a maggior ragione, ove il garante si impegni all’effettuazione del pagamento ‘anche in caso di opposizione del debitore’: detta espressione chiarisce, infatti, come l’obbligo di adempiere sia insensibile alle eccezioni che quel soggetto potrebbe far valere per paralizzare la pretesa del creditore.
Tribunale di Roma, dott. Massimo Falabella | Sentenza | 01-04-2015 | n.7200
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno