L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione quando non sussiste alcuna discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale.
È escluso che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si estenda sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione non sia contraria all’ordinamento, non vietando quest’ultimo in modo assoluto finanche l’anatocismo, così come si ricava dagli artt.1283 c.c. e 120 del d.lgs.n.385 del 1993.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Dott. Romolo Ciufolini con la sentenza n.2562 del 09.02.2017.
Nella fattispecie in esame un fideiussore conveniva in giudizio una società creditrice presentando opposizione ex art 615 c.p.c. in qualità di garante di una società mutuataria, poi fallita.
Parte attrice, eccependo la legittimazione attiva della convenuta nonché l’esistenza del credito vantato dalla stessa, mediante cessione ad opera di un istituto di credito, chiedeva la sospensione del titolo esecutivo costituito dal contratto di finanziamento, asserendo che la Banca nella stipula del contratto di mutuo avesse violato il divieto di anatocismo, e che avesse applicato tassi di interessi usurari.
Si costituiva, tempestivamente, in giudizio l’opposta società e impugnando, in toto, gli assunti attorei, poiché infondati in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione ex art. 615 c.p.c. per l’insussistenza dei “gravi motivi”, atteso che il contratto di finanziamento, rispetto al quale il fideiussore si qualificava tale, era da considerarsi negozio giuridico autonomo di garanzia.
Il Tribunale, quanto all’asserito difetto di legittimazione attiva dell’opposta ha dichiarato infondata la relativa eccezione attorea, ritenendo, piuttosto, fondato l’assunto eccepito dall’opposta secondo cui il garante risponde in base ad un contratto autonomo di garanzia.
Nello specifico, il Giudice ha chiarito che l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento, a prima richiesta e senza eccezioni, vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza lo stesso contratto di fideiussione, non sussistendo alcuna discrasia circa il contenuto della convenzione negoziale.
Il Tribunale ha, inoltre, rigettato la richiesta sollevata dall’opponente, relativa alla violazione del divieto di anatocismo, tanto in virtù del divieto di sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori quanto in relazione al fatto che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali non si estende al contratto autonomo di garanzia, posto che in conformità con la giurisprudenza di merito, ha specificato che pur essendo il contratto di mutuo un contratto reale e che quindi si perfeziona con la semplice traditio nelle mani del mutuatario è tuttavia sufficiente che quest’ultimo ne acquisti la disponibilità giuridica.
Alle luce di tali considerazioni il Tribunale rigettava l’opposizione e condannava l’attore al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda ai seguenti articoli pubblicati in Rivista:
I GARANTI NON POSSONO FAR VALERE LE ECCEZIONI INERENTI IL RAPPORTO GARANTITO
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott.ssa Fausta Como | 13.03.2014 | n.4037
FIDEIUSSIONE: VI È AUTONOMIA DELLA GARANZIA RISPETTO ALL’OBBLIGAZIONE DEL DEBITORE PRINCIPALE
PIENAMENTE VALIDA ED EFFICACIA ANCHE IN CASO DI INVALIDITÀ DEL RAPPORTO SOTTOSTANTE
Sentenza | Tribunale di Trani, Dott. Giuseppe Gustavo Infantini | 18.11.2016 | n.1748
I FIDEIUSSORI NON POSSONO CONTESTARE ALCUNA RAGIONE DI INVALIDITÀ DEL RAPPORTO PRINCIPALE
Sentenza | Tribunale di Salerno, Dott. Giuseppe Fortunato | 20.06.2016 | n.2971
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