Procedimento patrocinato dall’Avv. Dario Maugeri e dal ctp dott.ssa Silvana Mascellaro dello Studio Mascellaro Fanelli
Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l’istituto bancario creditore dall’osservanza dell’onere impostogli dall’art. 1956 c.c., non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest’ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità di quest’ultima a causa della condotta dell’amministratore.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Siracusa, Giudice Alessia Romeo, con la sentenza n. 263 del 27 febbraio 2020, resa in materia di legittimità degli interessi anatocistici post 2000, di inesistenza della usura sopravvenuta in un rapporto di c/c, di violazione dell’art. 1956 c.c. da parte della Banca e della normativa antitrust.
Il Tribunale ha rigettato in toto l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla società correntista, condannandola al risarcimento per lite proditoria ex art.96, III comma, c.p.c. e ponendo a suo carico tutte le spese di lite, incluse quelle di ctu.
La società opponente contestava la nullità della clausola anatocistica, ma il Tribunale siciliano ha affermato che “non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court”, ma occorre invece “specificare (cosa che tuttavia non è stata fatta) sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.”
In assoluta coerenza con l’intero, recente e costante alveo giurisprudenziale in materia di usura sopravvenuta, il Tribunale di Siracusa sancisce l’inesistente della usurarietà sopravvenuta, giacché ritiene valida la clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato, al momento del pagamento, il tasso soglia.
Senza offrire ombra di dubbio, il Magistrato ribadisce allineandosi alla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017, che “Il Supremo Consesso nella sua decisione, valorizzando la disposizione di cui all’art. 1, comma 1, d. l. n. 394/2000 di interpretazione autentica della l. n. 108/1996, ha negato tout court la configurabilità̀ nel nostro ordinamento dell’usura sopravvenuta”.
In ultimo, ma non da ultimo, il Tribunale siciliano affronta e risolve l’eccezione violazione dell’art. 1956 c.c. da parte della Banca e della normativa antitrust, affermando che per consolidata giurisprudenza il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società̀ a responsabilità̀ limitata, non può invocare, per ottenere la propria liberazione, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest’ultimo concesso ulteriore credito alla società̀̀. In tale situazione, infatti, per un verso, non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già̀̀ pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità̀̀ di socio del fideiussore consente a quest’ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società̀̀ (mediante la revoca dell’amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l’anticipata revoca della fideiussione) (cfr. Cass. civ. n. 2902 del 15/02/2016).
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno