In materia di fideiussioni, la «speciale autorizzazione» prevista dall’art. 1956 cod. civ. può anche essere postuma, nei termini propri della ratifica del comportamento nel concreto tenuto dalla Banca: a condizione, naturalmente, che emerga nitida in proposito la volontà del fideiussore che sia a conoscenza delle effettive connotazioni del rapporto intercorso tra il creditore garantito e il debitore principale.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Ferro – Rel. Dolmetta, con l’ordinanza n. 26947 del 5 ottobre 2021
LA NORMA
Art. 1956 c.c.
L’articolo 1956 cc dispone che il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
IL FATTO
Era accaduto che una fideiubente aveva proposto opposizione al D. I. ottenuto da una banca, invocando l’applicazione di tale norma; in particolare, la stessa assumeva non potesse avere rilevanza alcuna la circostanza di avere offerto alla banca l’iscrizione di ipoteche, atteso che tale offerta si collocava nel corso dell’anno 2000 e, quindi, solo dopo la concessione di «nuovo credito» (evento verificatosi tra il 1998 e il 1999).
La Corte, nel rigettare tale motivo di ricorso, ha rilevato come la normativa dettata nell’art. 1956 cod. civ. ed, in particolare, la disciplina della «speciale autorizzazione» comporta sì obblighi di buona fede oggettiva a carico della Banca (di informazione, in sostanza, con annesso onere di richiesta) ma ciò pur sempre avviene per il soddisfacimento di un interesse puramente personale del fideiussore. Si tratta, cioè, di un interesse che ha tratto solamente privato.
LA DECISIONE
In una simile prospettiva, non compaiono ragioni oggettive atte a escludere che la «speciale autorizzazione» prevista dall’art. 1956 cod. civ. non possa anche essere postuma, nei termini propri della ratifica del comportamento nel concreto tenuto dalla Banca: a condizione, naturalmente, che emerga nitida in proposito la volontà del fideiussore che sia a conoscenza delle effettive connotazioni del rapporto intercorso tra il creditore garantito e il debitore principale.
Dal superiore arresto si evince come la Corte di Legittimità abbia operato un bilanciamento della norma, soppesando gli obblighi comportamentali di entrambe le parti: la banca deve sì rispettare fondamentali obblighi di buona fede ed astenersi, quindi, dal concedere nuovo credito ove ricorrano le condizioni ivi indicate, ma anche il fideiussore (soggetto tutelato dalla norma) ha, a sua volta, degli oneri da rispettare, atteso che il suo comportamento, anche postumo, non è scevro da rilievo.
In conclusione, la Corte, viene ad ammettere non solo che la suindicata speciale autorizzazione possa avvenire per fatti concludenti, ma anche che possa essere postuma, con effetti di ratifica.
Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TALE DISPOSIZIONE SI POTREBBE APPLICARE ANCHE PER IL GARANTE AUTONOMO, NONOSTANTE LA CONTRARIA GIURISPRUDENZA GRANITICA SUL TEMA?
Sentenza | Corte d’Appello di Firenze, Pres. Riviello – Rel. Severi | 15.04.2020 | n.792
SE LA CONOSCENZA DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE IN CUI VERSA IL DEBITORE PUÒ ESSERE PRESUNTA COMUNE AL FIDEIUSSORE
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Forte – Rel. Terrusi | 02.03.2016 | n.4112
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