Laddove una fidejussione contenga clausole conformi allo schema predisposto dall’ABI e dichiarate contrarie alla normativa antitrust per violazione dell’art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990 dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2/5/2005, si ha nullità delle singole clausole, e non già dell’intero contratto, ai sensi dell’articolo 1419 c.c.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini nella sentenza n. 1271 del 03.11.2021.
Ne caso di specie, i fideiussori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della debitrice, onde ottenere dalla stessa la restituzione delle rate di un mutuo fondiario stipulato con la società creditrice.
Veniva sollevata eccezione di nullità del mutuo fondiario per violazione dell’articolo 38 comma 2 D.Lgs. n. 385/1993 in tema di limite di finanziabilità e di nullità della fideiussione prestata per violazione della normativa antitrust in relazione all’articolo 1957 c.c.
Orbene, in merito alle clausole fideiussorie conformi al modello ABI contrario alla normativa antitrust, il giudice emiliano ha ribadito il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, affermando che la nullità di dette clausole non travolge l’intero contratto, in quanto nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c.
In particolare, la clausola 6 del modello ABI, di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., dichiarata contraria alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2/5/2005, prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’articolo 1957 c.c. che si intende derogato”.
Detta pattuizione, nel caso di specie era stata riproposta in modo letterale nel contratto di fideiussione e, pertanto, doveva essere dichiarata nulla.
Il Tribunale, quindi, accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo con condanna degli opposti alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Per quelle specifiche è irrilevante la conformità
Sentenza | Tribunale di Napoli, Pres. Rel. Graziano | 26.05.2021 | n.4969
FIDEIUSSIONE SEMPLICE: irrilevante la conformità allo schema ABI ai fini della presunta nullità
L’istruttoria compiuta dalla Banca d’Italia è stata svolta esclusivamente con riferimento alla fideiussione “omnibus”
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Luciano Arcudi | 19.11.2020 | n.1124
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno