“La valutazione dell’incidenza della nullità parziale della fideiussione in esame, con conseguente rilievo officioso del vizio previa instaurazione del contraddittorio, è preclusa dalla mancata allegazione e produzione di quanto necessario a quel fine, posto che una eccezione di nullità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo purché i fatti costitutivi siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti.
La rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SU n. 26242/2014), è pur sempre possibile nel giudizio di appello ed in quello di cassazione ma nel rispetto delle regole generali del processo civile. Pertanto, qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d’ufficio a tali accertamenti, posto che la rilevabilità officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr. Cass. 20713/23)””.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Venezia, Rel. Passarelli, con la sentenza n. 2122 del 26 ottobre 2023 che ha rigettato, in particolare, la domanda di nullità della fideiussione prestata per contrarietà alla normativa antitrust.
Secondo l’appellante, infatti, il contratto di fideiussione era nullo per essere il modulo contrattuale utilizzato dalla banca vietato dalla disciplina antitrust, trattandosi di modulo applicato ed utilizzato in maniera uniforme e da tutte le parti aderenti all’intesa costituente una associazione di imprese bancarie.
Secondo il Collegio, “la valutazione dell’incidenza della nullità parziale della fideiussione in esame, con conseguente rilievo officioso del vizio previa instaurazione del contraddittorio, è preclusa dalla mancata allegazione e produzione di quanto necessario a quel fine, posto che una eccezione di nullità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo purché i fatti costitutivi siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti”.
Nel caso in esame, quindi, è stata dichiarata l’inammissibilità della questione sul rilievo che l’accertamento sulla fondatezza o meno dell’eccezione di nullità (proposta in appello in comparsa conclusionale e, come tale, eccezione in senso lato anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate) si fondava su circostanze di fatto o documenti che le parti avrebbero dovuto introdurre fin dal primo grado.
La Corte d’Appello di Venezia ha, pertanto, ribadito l’impossibilità di procedere d’ufficio all’accertamento della validità della fideiussione, essendo tale controllo limitato ai soli motivi di diritto rispetto a fatti già allegati e provati dal fideiussore.
Per questo motivo, l’appello è stato rigettato con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONI-ANTITRUST: LA NULLITÀ DELLE PATTUIZIONI CONTENENTI CLAUSOLE ANTICONCORRENZIALI È RILEVABILE D’UFFICIO SOLO SE EMERGE DAGLI ATTI DI CAUSA
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