Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Accardi e dal ctp dott.ssa Silvana Mascellaro dello Studio Mascellaro Fanelli, autrice del commento
In merito alla eccezione del mutuatario di nullità della fideiussione per violazione del dovere di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, nessuna violazione può essere imputata alla banca quando la garanzia prestata non riguarda un nuovo credito, ma il credito originario scaturente dal finanziamento.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Marsala, Giudice Marchesina Palermo, con la sentenza n. 2394 del 4 dicembre 2020, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un rapporto di mutuo chirografario, pronunciandosi sulla nullità della fideiussione per violazione del dovere di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, sull’anatocismo nell’ammortamento alla francese e sulla usurarietà nei mutui.
La sentenza ha dedicato molta attenzione all’analitico onere della prova, precisando in merito alla eccezione del mutuatario di nullità della fideiussione per violazione del dovere di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, che nessuna violazione del dovere di informazione può essere imputata alla banca, dal momento che la garanzia prestata non riguarda un nuovo credito, ma il credito originario scaturente dal finanziamento e soprattutto atteso che, ai sensi dell’art.4 del contratto di garanzia, il garante si era assunto l’onere di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dei suoi rapporti con la Banca.
Il magistrato siciliano ha altresì ancora una volta escluso con fermezza la sussistenza di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, dichiarando legittimo l’interesse composto percepito dalla banca in tale ipotesi di sviluppo finanziario di un piano di ammortamento.
Infine, alla eccezione di usurarietà nel mutuo, il Tribunale ha escluso l’esistenza di usurarietà originaria, in questo recependo il costante orientamento giurisprudenziale e recependo l’indirizzo di non usurarietà delineato dalla sentenza n. 19597/20 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE: LA LIBERAZIONE DEL GARANTE CHE NON PUÒ INVOCARE LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE
NON PUÒ RITENERSI CHE LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI SIA ILLEGITTIMA TOUT COURT
Sentenza | Tribunale di Siracusa, Giudice Alessia Romeo | 27.02.2020 | n.263
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: L’ECCEZIONE DI NULLITÀ PER VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA ANTICONCORRENZIALE VA TEMPESTIVAMENTE DEDOTTA
SE PROPOSTA PER LA PRIMA VOLTA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE È INAMMISSIBILE IN QUANTO TARDIVA
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Mirko Buratti | 05.12.2018 | n.2947
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