Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa, con nota di accompagnamento
È nulla la fideiussione sottoscritta da una persona non vedente con l’assistenza di un soggetto direttamente interessato all’atto, peraltro per fini antigiuridici.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. Vivaldi – Rel. Valle, con la sentenza n. 29332 del 13.11.2019.
La Suprema Corte – nel rigettare l’unico motivo di ricorso avanzato dalla banca – ha condiviso la Corte territoriale laddove ha affermato che i contratti di fidejussione erano stati posti in essere da persona affetta da cecità, assistita da un soggetto che aveva utilizzato la sua funzione di testimone-assistente per porre in essere raggiri (integranti il delitto di truffa aggravata, sebbene ciò fosse stato accertato dal giudice penale solo in un secondo tempo) nei confronti di persona non vedente, concludendo che tale soggetto non aveva la qualità richiesta dall’art. 3 della legge n. 18 del 1975.
Corretto – secondo gli Ermellini – quanto statuito dalla sentenza impugnata, secondo cui “l’area delle norme inderogabili di cui all’art. 1418, comma 1, cod. civ. ricomprende, oltre le norme relative al contenuto dell’atto, anche quelle che, in assoluto, oppure in presenza di determinate condizioni oggettive e soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa del contratto”, in quanto in contrasto con norme imperative, ravvisando, quindi, nell’impianto dell’art. 3 della legge n. 18 del 1975 un’ipotesi di “nullità virtuale”.
A tal proposito, la Cassazione ha richiamato quanto già affermato con riferimento a ipotesi di nullità virtuale (Cass. n. 21465 del 25/10/2016), secondo cui la libertà negoziale (la cui tutela è, evidentemente, sottesa alla legge n. 18 del 1975, recante “Provvedimenti a favore dei ciechi”, che afferma a tutti gli effetti la piena capacità di agire del non vedente) “non può non coordinarsi con gli altri valori tutelati dall’ordinamento, onde la tassatività della sanzione di nullità, nel senso di sua irrogazione formale ovvero espressa, trova effettivo limite proprio nella sistemica c.d. nullità virtuale. Consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte ha infatti riconosciuto che il contrasto del contratto con norma imperativa che non prevede per la sua violazione la nullità in modo espresso lo conduce comunque alla nullità nel caso in cui detta norma non sia presidiata da rimedi diversi dall’invalidità del contratto”.
Per il che, per la Suprema Corte, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delle norme di diritto in materia di nullità, segnatamente dell’art. 1418 comma 1, c.c. in relazione all’art. 3 della legge n. 18 del 1975, individuando nel combinato disposto di dette norme un’ipotesi di nullità del contratto sottoscritto da persona non vedente con l’assistenza di persona non meritevole della sua fiducia, in quanto direttamente interessata all’atto, peraltro per fini antigiuridici.
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