Non v’è dubbio che, se la banca concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest’ultimo dell’aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. E però evidente che, quando la conoscenza delle difficoltà economiche nelle quali versa il debitore principale è comune, o deve essere presunta tale, al creditore ed al fideiussore, la mancata richiesta di autorizzazione non può più configurare una violazione contrattuale liberatoria.
IL COMMENTO
La sentenza in esame definisce l’opposizione proposta dal fideiussore ingiunto per il credito vantato da una Banca nei confronti di una società garantita in forza del saldo del conto corrente sul quale vi erano vari affidamenti.
Il garante, infatti, oltre a contestare il credito ingiunto nel quantum – anche se genericamente assumendo di non essere dovuto in quanto nulle le relative clausole di applicazione degli interessi e/o di costi e accessori dovute – ha dedotto la nullità della fideiussione poiché fatta sottoscrivere con l’inganno ed in bianco, nonché eccepito la violazione dell’art. 1956 cc con la conseguente liberazione del fideiussore dall’obbligo di garanzia.
Il Giudice del merito, dopo aver affermato l’inammissibilità dell’eccezione di abusivo riempimento in quanto non ritualmente proposta ex art. 221 cpc, nonchè la mancanza di prova della deduzioni secondo cui la fideiussione sarebbe stata fatta firmare con l’inganno, confermando un principio costante in giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto infondata l’eccezione ex art. 1956 cc.
Ha rilevato il Tribunale che, nella fattispecie in esame, il fideiussore era socio della società debitrice principale al 50% con l’amministratore della stessa, quindi deve presumersi che fosse o comunque avrebbe dovuto essere al corrente della situazione economica e finanziaria della società, certamente non meno della banca, per cui, ritenute infondate le eccezioni sollevate, ha rigettato l’opposizione.
LA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AMINA SIMONETTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22465/2007 promossa da:
R. L. (C.F. (omissis)), con il patrocinio dell’avv. (omissis), elettivamente domiciliato presso il difensore avv. (omissis)
OPPONENTE
CONTRO (OMISSIS) SPA (C.F. (omissis), in persona del legale rappresentante in carica p.t., con il patrocinio dell’avv. (omissis), elettivamente domiciliato in VIA (omissis), 10 20149 MILANO presso il difensore avv. (omissis)
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati
TRIBUNALE DI MILANO
Causa civile n. 22465107 R.G. Dr.ssa SIMONETTI
Promossa da: L. R.}
con l’Avv. (omissis)
ATTORE
Contro: (omissis) SPA con l’Avv. (omissis)
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Voglia 1’Ecc.mo
Giudice adito accogliere la domanda attorea e per l’effetto:
1) Revocare il decreto ingiuntivo n. 5363 emesso dal Tribunale di Milano il 6/2/07 nei confronti di.. R.
2) In subordine ridurre l’importo di cui a decreto ingiuntivo opposto al solo saldo debitore del c/c 14040/01.
3) Condannare il convenuto alla rifusione delle spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori, con attribuzione al sottoscritto difensore, anticipatario e distrattario;
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO – Sez. VI^ Civile
G.U. dr.ssa Simonetti
Nella causa n. 22465, R.G. 2007, di opposizione a decreto ingiuntivo nn. 5363/2007, R.G. 67809/2006 ing., promossa da:
L. R. (c.f. n. (omissis)) con l’avv. (omissis)
attore opponente
CONTRO
(omissis) SPA (C.F. n (omissis)) convenuta opposta e resistente
Foglio di precisazione delle conclusioni nell’interesse della convenuta e resistente (omissis) SPA
Voglia il Tribunale Ill.mo, premessi ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria del caso; disattesa ogni avversa domanda, eccezione, produzione e istanza, anche istruttoria:
nel merito, in via principale, a integrale conferma del Decreto Ingiuntivo di lite, respingere l’opposizione proposta dal signor R. L., e le domande tutte ivi contenute e formulate;
in subordine, preliminarmente in quanto occorra accertati e confermati gli obblighi solidali esposti e riferiti in Decreto, nei limiti nonché secondo misure, importi e decorrenze indicate a Decreto stesso, condannare l’opponente a pagare all’istituto comparente la somma di Euro 201.418.19=, pari all’importo garantito e secondo medesima concorrenza della fidejussione prestata dal signor R. L. all’Istituto resistente, oltre interessi al tasso debitore del 8,420% a far tempo dal 23 giugno 2006 al saldo effettivo; e/o quella diversa che il Giudice riterrà in esito alla lite, oltre interessi nella misura e termini precisati.
in ogni caso, con rifusione di spese, competenze ed onorari di giudizio monitorio e di merito.
In via istruttoria, e in quanto occorra, con ogni rituale riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre e/o instare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(omissis) spa, quale incorporante di C. G. C. srl e in qualità di mandataria di (omissis) spa, banca incorporante C. spa ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano il D.I. n. 5363/2006 nei confronti di R. L. quale fideiussore di A. V. F. srl, fallita, per la somma di Euro 201.418,19 (limite della fideiussione resa) oltre interessi al tasso dell’8,420% dal 23.6.2006 al saldo e spese processuali.
In ricorso la banca ha dedotto a sostegno del suo credito complessivo di Euro 210.027,15 verso la società debitrice principale il saldo del c/c 14040/01 sul quale erano stati regolati anche affidamenti di vari importi.
Il DI emesso il 6.2.2007 è stato notificato il 21.2.2007 e opposto da L., costituitosi in cancelleria il 2.4.2007, il 23.3.2007.
Con l’opposizione il debitore ha contestato il credito concludendo per il rigetto del ricorso e la revoca del DI. L’opponente ha dedotto di non aver mai stipulato con la banca opposta un contratto di conto corrente e di affidamento, in essere invece tra la banca e la società A. V. F. srl di cui era stato socio insieme al sig. M. B.; che i contratti di affidamento erano stati conclusi dalla società tramite l’amministratore B. senza essere mai informato né dalla banca né dall’amministratore della società, che la banca gli aveva fatto sottoscrivere dolosamente il modulo di fideiussione, in bianco; infine ha contestato il credito ingiunto con riferimento all’addebito di interessi ultralegali non pattuiti e anatocistici.
La banca opposta si è costituita e ha contestato l’opposizione di cui ha chiesto il rigetto.
Sono state rigettate le istanze istruttorie dedotte dalle parti e la causa, concesso al DI la provvisoria esecuzione ex art. 648 C.P.C., ritenuta matura – per la decisione è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 9.2.2010.
L’opposizione è infondata e va rigettata.
La banca ricorrente ha agito, come si rileva leggendo il ricorso, nei confronti di R. L. quale fideiussore, insieme a M. B., altro ingiunto che non risulta abbia proposto opposizione, di A. V. F. srl, debitrice della somma di Euro 221.081,21 quale saldo alla data del 31.3.2006 del c/c (omissis) al quale era stato affiancato il conto (omissis) relativo alle aperture di credito concesse; data questa premessa e preso atto che la causa pretendi dell’azione della banca è la fideiussione resa da L. il motivo di opposizione con cui si afferma che la banca non ha mai concesso al L. alcun affidamento è del tutto irrilevante.
La fideiussione prestata il 19.10.1999 da L. alla banca per la società A. V. F. srl risulta dal doc.8 fascicolo monitorio, la sottoscrizione dell’opponente non è stata disconosciuta. La difesa di L. ha dedotto la nullità della fideiussione assumendo che il modulo contenente la dichiarazione di fideiussione sarebbe stato firmato in bianco (non si è specificato in quale parte) e fatto sottoscrivere con l’inganno. La sottoscrizione dell’atto con l’inganno non è stata in alcun modo dimostrata in causa dall’opponente che non ha dedotto alcuna prova sulle concrete circostanze in cui sarebbe avvenuta la firma del modulo di fideiussione. Anche la circostanza della firma in bianco del modulo di fideiussione e del suo abusivo riempimento da parte della banca non è stata dimostrata in causa, non essendo stata dedotta alcuna prova sul punto. Infine sulla richiesta di autorizzazione alla presentazione di querela va richiamato il contenuto dell’ordinanza 23.2.2008 che ne ha ritenuta l’irritualità trattandosi di richiesta presentata non dalla parte personalmente o dal suo procuratore speciale come prescritto dall’art. 221 co 2 C.P.C.; infatti l’ammissione alla proposizione della querela viene concessa dal giudice dopo l’atto di querela con le forme di cui all’art. 221 C.P.C. che è momento introduttivo della fase preliminare diretta a conseguire l’autorizzazione alla “presentazione” di cui all’art. 222 c.p.c; nel caso di specie nessun atto con il contenuto e la forma di cui all’art. 221 C.P.C. è stato presentato da L..
Il credito della banca risulta dimostrato dai documenti prodotti sia nella fase monitoria sia nel giudizio di opposizione e segnatamente:
copia contratto di c/c (omissis) del 15.10.1999 stipulato da A. V. F. srl (doc.5 monitorio), il contratto risulta firmato dall’amministratore della società M. B. e risulta completo della pattuizione delle condizioni economiche applicate al rapporto (giorni delle valute, spese di gestione, costo delle operazioni, commissioni di massimo scoperto, misura degli interessi attivi e passivi). Con modulo a parte era stato scritto che i due soci avrebbero potuto operare per la società con la banca: l’amministratore anche con firma disgiunta, L. solo con firma congiunta a quella di B.;
copia del contratto di affidamento per lire 500 milioni del 13.9.2000 (doc. 6 e 7 monitorio e 19-20 22, 23, 24, 25 fasc. opposta)
copia degli estratti del conto 14040101 dalla data della sua apertura il 31.10.1999 saldo iniziale “0” alla data di passaggio a sofferenza del 31.3.2006 con saldo a debito di Euro 33.030,05 (doc. 21 fasc. opposta e 13 fasc. monitorio), oltre interessi che calcolati fino al 23.6.2006 ammontano ad Euro 1.045,20 (dco. 12 monitorio)
copia del contratto di apertura di credito di Euro 200.000,00 del 13.2.2003 (doc. 19 e 20 fasc. opposta) con piano di ammortamento ed estratto contabile di chiusura del rapporto ex art. 50 Tub (doc. 12 monitorio) da cui risulta per l’affidamento un saldo debitore di Euro 187.005,96 per capitale e interessi al 23.6.2006.
Il fideiussore opponente non ha dedotto di aver adempiuto alla sua prestazione, né che vi aveva provveduto l’altro garante o la società, ma ha contestato il quantum del credito assumendo la nullità delle clausole relative all’applicazione degli interessi e/o ai costi e accessori. La nullità è stata dedotta in modo assai generico, comunque si rileva che risultano pattuiti, sia nel contratto di conto corrente, sia nelle aperture di credito i tassi ultralegali degli interessi. Nel contratto di conto corrente del mese di ottobre 1999 era stata prevista la capitalizzazione con periodicità annuale per gli interessi attivi e trimestrale per quelli passivi, questa pattuizione antecedente la modifica di poco successiva dell’art. 120 tub che ha reso legittimo l’anatocismo degli interessi nei contratti bancari purché pattuito per iscritto e con pari periodicità, deve ritenersi nulla. Successivamente risulta che la banca si sia adeguata alla nuova normativa ai sensi della Delibera Cicr del 9.2.2000 dandone comunicazione al correntista nell’estratto conto al 30.9.2000 in atti.
La banca comunque ha già con il ricorso monitorio ridotto la sua domanda deducendo l’importo di Euro 3.170,19 addebitato a titolo di interessi trimestrali anatocistici dall’apertura del rapporto fino al 30.6.2000; l’importo risulta dal calcolo effettuato dalla banca e prodotto quale doc. 26 fasc. opposta, che va ritenuto corretto atteso che l’opponente non ha contestato in modo specifico e puntuale il conteggio effettuato dalla banca. Per altro va detto che l’ingiunzione nei confronti di L. è stata emessa nei limiti del valore della fideiussione e quindi per una somma (201.418,19) inferiore al saldo (210.02,15) di chiusura dei rapporti bancari facenti capo alla debitrice principale, somma che, considerando l’addebito per anatocismo di Euro 3.170,19 per i medi da ottobre 1999 a giugno 2000, deve ritenersi escluda sicuramente l’effetto anatocistico degli interessi debitori.
Infine deve ritenersi del tutto infondata l’eccezione ex art. 1956 C.C. sollevata dall’opponente; infatti sul punto va richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “Non v’è dubbio che, se la banca concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest’ultimo dell’aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. È però evidente che, quando la conoscenza delle difficoltà economiche nelle quali versa il debitore principale è comune – o deve essere presunta tale – al creditore ed al fideiussore, la mancata richiesta di autorizzazione non può più configurare una violazione contrattuale liberatoria” (CASS 3671/2006 e Cass. 7587/01).
Nel caso di specie L. era socio al 50% con B., l’amministratore, della società debitrice principale A. V. F. srl, quindi deve presumersi che egli era o comunque doveva essere al corrente della situazione economica e finanziaria della società, certamente non meno della banca, quindi l’eccezione ex art. 1956 C.C. in applicazione del principio sopra affermato va rigettata. Da ultimo si rileva che gli affidamenti risultano tutti concordati validamente dalla banca con la società in persona del suo amministratore B., la circostanza che l’amministratore non ne abbia dato eventualmente comunicazione ai soci, qualora fosse vera potrebbe comportare una responsabilità dell’amministratore anche nei confronti della società e dei soci ma non verso la banca nel contesto in esame.
Il rigetto dell’opposizione comporta la conferma del DI opposto, già esecutivo, e la condanna dell’opponente alla rifusione in favore dell’opposta delle spese processuali liquidate in Euro 65,00 per spese, Euro 1.742,00 per diritti ed Euro 3.000,00 per onorari oltre al rimborso spese generali, cpa e iva di legge.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l’opposizione e conferma in ogni sua parte il D.I. n.5363/2007
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite liquidate in motivazione.
Milano, 12 luglio 2010
Depositata in cancelleria il 15 luglio 2010
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