“Il rapporto intercorrente tra le parti può essere qualificato come contratto autonomo di garanzia quando nel contratto manchi alcuna clausola o espressione contenente enunciazione, implicita o esplicita, in senso contrario e cioè idonea a ricostruire un rapporto di accessorietà tipico della fideiussione tra l’obbligazione del garante e quella del garantito. Tale conclusione è confermata a maggior ragione laddove si osserva che risulta anche pattuita la clausola secondo cui le obbligazioni del fideiussore rimangono ferme anche in caso di invalidità dell’obbligazione del debitore principale.”
Tale è il principio espresso dal Tribunale di Avellino Giudice Teresa Cianciulli con la sentenza n. 1410 del 07.07.2017, nel procedimento proposto da alcuni garanti di un contratto di conto corrente intestato ad una società di cui erano soci al 50%, poi fallita avverso il decreto ingiuntivo con il quale la Banca chiedeva loro il pagamento delle somme non corrisposte, oltre spese ed interessi.
Si costituiva la Banca opposta eccependo, tra le altre, che dalle clausole del contratto risultava palese che la garanzia prestata dagli opponenti era qualificabile non come fideiussione ma bensì come contratto autonomo di garanzia, contenente l’impegno del garante a pagare, immediatamente alla banca, a sua semplice richiesta scritta, rinunciando ad opporre qualsiasi eccezione;
Il Tribunale campano sulla scorta dell’autorevole sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 3947 del 2010 ha ritenuto che già solo dalla mera presenza della clausola di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni dovrebbe derivare che si è di fronte alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, salvo una evidente e irrimediabile discrasia con l’intero contenuto della convenzione negoziale.
Nella fattispecie de quo, pertanto, il Tribunale ha qualificato il rapporto intercorrente tra le parti come contratto autonomo di garanzia poiché nel contratto non vi è alcuna clausola o espressione idonea, implicitamente o esplicitamente, a ricostruire un rapporto di accessorietà tipico della fideiussione tra l’obbligazione del garante e quella del garantito.
A ben vedere, anzi, le parti avevano esplicitamente pattuito che le obbligazioni del fideiussore sarebbero rimaste ferme anche in caso di invalidità dell’obbligazione del debitore principale, derivandone, pertanto, non solo l’inammissibilità delle eccezioni relative all’applicazione della disciplina della fideiussione ma altresì l’impossibilità per gli opponenti di proporre eccezioni relative al rapporto fondamentale, essendo possibile al garante solo sollevare eccezioni relative alla nullità delle clausole contrattuali, contrarietà con norme imperative e di ordine pubblico illegittimità o illiceità della causa relative ad interessi, commissioni e clausole penali.
Tutto ciò considerato, pertanto, il Tribunale ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo con condanna al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
FIDEIUSSIONE: ove previsto il “pagamento a prima richiesta e senza eccezione” si tratta di contratto autonomo di garanzia
LA PATTUIZIONE DI SIFFATTA CLAUSOLA È INCOMPATIBILE CON L’ACCESSORIETÀ CHE CARATTERIZZA LA FIDEIUSSIONE
Ordinanza | Tribunale di Nola, Dott.ssa Caterina Costabile | 18.04.2017 |
FIDEIUSSIONE: il garante-socio della società debitrice non può qualificarsi come consumatore ai fini della competenza
Non è vessatoria la clausola che preveda quale foro aggiuntivo quello della dipendenza della Banca
Sentenza | Tribunale di Lucca, Dott. Carmine Capozzi | 18.02.2017 | n.406
FIDEIUSSIONE: la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” qualifica l’autonomia del negozio di garanzia
La nullità della pattuizione di interessi ultralegali non si estenda a tale contratto
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott. Romolo Ciufiolini | 09.02.2017 | n.2562
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