Sulla questione della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, in quanto stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall’Abi nel 2003, il Tribunale ordinario è incompetente ratione materiae. L’art. 33, secondo comma, della l. n. 287/90 prevede difatti testualmente che «le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 giungo 2003, n. 168, e successive modificazioni.». Trattasi, in altri termini, di un caso di competenza funzionale e inderogabile, in quanto tale rilevabile d’ufficio, del Tribunale delle Imprese, competente per territorio, a decidere sulle azioni di nullità e risarcitorie relative alla violazione delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato.
Deve comunque escludersi la nullità per violazione della normativa “antitrust” di cui alla legge n. 287/90 per quelle fideiussioni omnibus con testo conforme a quello predisposto dall’ABI, in considerazione che la conformazione standardizzata delle condizioni negoziali della fideiussione omnibus non è idonea a menomare il diritto di “scelta effettiva” del garante tra prodotti in concorrenza, dal momento che un siffatto diritto di scelta tra “prodotti in concorrenza” non sussiste affatto in capo al fideiussore (cfr. Trib. Verona sentenza n. 1534/2020). In particolare è stato osservato che la concorrenza va tutelata nei confronti del cliente e non già nei confronti del fideiussore, che è terzo rispetto al rapporto bancario e non opera in un mercato stricto sensu concorrenziale.
La fideiussione è atto unilaterale proveniente dal fideiussore (e non già dalla Banca), che non è cliente dell’Istituto, trattandosi di soggetto evidentemente diverso da quello che usufruisce del credito garantito e, dunque, terzo rispetto allo stesso rapporto principale (cfr. Cass. 5833/2019).
È stato osservato del resto che è dubbio che esista un “mercato delle fideiussioni” stricto sensu cui riferire il raggio d’azione della tutela antitrust, tenuto conto che, a fronte della concessione al cliente di un credito che la banca subordina al rilascio di una garanzia personale (cd. fideiussione “attiva”), il fideiussore non avrà concretamente modo di scegliere, tra più prodotti fideiussori in concorrenza, quello che ritiene a sé più favorevole, atteso che il solo modello di garanzia che non sarà rifiutato da quella banca (la sola – si badi – che concede il finanziamento al cliente) è quello che la banca stessa, nell’esercizio della sana e prudente gestione di cui all’art. 5 T.U.B., ritiene più idoneo a garantire il soddisfacimento del proprio credito, restando del tutto irrilevante, in tale prospettiva, la circostanza che “altre” banche accettino eventualmente modelli di fideiussione omnibus non conformi al modello ABI e, quindi, meno stringenti di quello che la sola banca finanziatrice (essendo sempre unica, rispetto al singolo rapporto di finanziamento, la banca che concede credito al cliente) è disposta ad accettare (cfr. Trobunale di Verona sentenza 06.10.20).
Si tratterebbe comunque, in astratto, di una “nullità parziale”, inidonea a far venire del tutto meno l’obbligazione dei fideiussori verso l’Istituto bancario.
Inoltre, come con chiarezza espositiva ha affermato il Tribunale di Treviso (sentenza m. 1632/2018), “un contratto che sia stato validamente perfezionato, presenti i requisiti strutturali di validità previsti dalla legge e non persegua in sé una causa illecita o immeritevole per l’ordinamento giuridico non può subire effetti invalidanti in dipendenza dell’accertamento della nullità o della caducazione di un rapporto giuridico diverso, intercorso tra terzi e dal quale non vi è prova sia derivato.”
In sostanza, in ogni caso in cui manchi un concreto nesso di dipendenza o (quantomeno) un collegamento – da rilevarsi in concreto e nei termini sopra indicati – tra le intese ABI e il contratto di garanzia, quest’ultimo – seppur contenente clausole corrispondenti a quelle dello schema predisposto dall’ABI – deve essere ritenuto esente da vizi.
Detto ragionamento assume ancor più logica se coordinato con la derogabilità pattizia del termine di decadenza di cui all’art. 1957, comma 1, c.c. L’art. 1957, I co, c.c. individua un termine di decadenza relativo all’azione spettante al creditore che può essere validamente derogato dalle parti, comportando solamente “l’assunzione (volontaria) da parte del garante del maggior rischio insito nella persistenza longis temporibus della propria corresponsabilità patrimoniale” (cfr. Tribunale di Benevento sentenza n. 190/2017). Tale deroga pertanto, pattiziamente convenuta dalle parti, non necessariamente è ricollegata alla deroga che della disposizione è stata “concordata” dall’ABI e in assenza di prova in ordine al nesso di dipendenza fra la fideiussione e le intese Abi, così come nella fattispecie, il contratto di garanzia non può ritenersi inficiato da nullità.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Firenze, Giudice Sabrina Luperini, con sentenza n. 1623 dell’11 giugno 2021.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE ANTITRUST: VA DIMOSTRATO CHE SIANO FRUTTO DI UNA INTESA ANTICONCORRENZIALE SPECIFICA
IL PROVVEDIMENTO 55/05 DI BANCA D’ITALIA E LA PRESENZA DELLE CLAUSOLE CENSURATE NON È SUFFICIENTE A FAR RITENERE RAGGIUNTA TALE PROVA
Sentenza | Tribunale di Pordenone | 12.01.2021 | n.28
FIDEIUSSIONI-ANTITRUST: LA POSSIBILE NULLITÀ NON È RILEVABILE D’UFFICIO
LA QUESTIONE NON PUÒ ESSERE INTRODOTTA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Sentenza | Corte di Appello Venezia, Pres. Cicognani Rel. Napoli | 17.02.2021 | n.402
FIDEIUSSIONE – SCHEMA ABI: NON È SUFFICIENTE ALLEGARE LA NULLITÀ DELL’INTESA ANTICONCORRENZIALE
IL GARANTE DEVE PROVARE LA COINCIDENZA DELLE CONDIZIONI COL TESTO DELLO SCHEMA CONTRATTUALE, OGGETTO DELL’INTESA RESTRITTIVA
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Paolo Goggi | 26.04.2021
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