E’ inammissibile dedurre la nullità del contratto di fideiussione inter partes per violazione dell’art. 2 della legge n. 287/1990 in quanto stipulato in conformità del modello predisposto dall’ABI, i cui articoli 2, 6 e 8 furono dichiarati dalla Banca d’Italia, in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), in sede di comparsa conclusionale, trattandosi di allegazione nuova, insuscettibile di essere proposta.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci, con la sentenza n. 24358 del 19 dicembre 2018.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE E ANTITRUST: l’asserita violazione non è rilevabile per la prima volta in comparsa conclusionale
L’eccezione è tardiva e va dichiarata inammissibile
Sentenza | Tribunale Di Perugia, Giudice Michele Moggi | 23.10.2018 | N.1414
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: l’eccezione di nullità non può essere sollevata in comparsa conclusionale
E’ necessario allegare specificamente la violazione delle norme anticoncorrenziali
Sentenza | Tribunale Monza, Giudice Davide De Giorgio | 04.09.2018 | n.2053
VIOLAZIONE NORMATIVA ANTISTRUST: la nullità deve essere eccepita nel primo scritto difensivo
L’eccezione è inammissibile se sollevata in comparsa conclusionale
sentenza | tribunale di spoleto, giudice sara trabalza | 21.08.2018 | n.682
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