Provvedimento segnalato dall’ avv. Alvise Cecchinato, del foro di Pordenone, con nota di accompagnamento
In materia di fideiussioni omnibus, il provvedimento n. 55/2005 con cui la Banca d’Italia ha accertato che: “a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”, costituisce prova privilegiata dell’illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990 per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso, includendo anche i contratti “a valle”, che costituiscano l’applicazione delle intese illecite concluse “a monte”, stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa distorsiva della concorrenza da parte della Banca d’Italia.
Quando si tratta di contratto intercorso tra le parti in un periodo diverso e successivo rispetto a quello interessato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia (la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra l’ottobre 2002 e il maggio 2005) il provvedimento amministrativo anzidetto, di per sé solo, non può costituire in tale giudizio prova idonea dell’esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla garanzia in esame.
L’inquadramento dell’azione quale azione stand alone comporta, quindi, l’onere per parte attrice di allegazione e di dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza, all’epoca della sottoscrizione dei contratti in discussione, dell’intesa illecita, pur essendo tale onere probatorio attenuato nel giudizio antitrust in considerazione della frequente asimmetria informativa esistente tra il soggetto che subisce l’illecito e l’autore dello stesso.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Milano, Pres. Tarantola – Rel. Fazzini con la sentenza n. 82 del 4 gennaio 2024.
Nel caso di specie, il fideiussore citava in giudizio la Banca, lamentando la nullità del contratto di fideiussione omnibus, stipulato a garanzia del debito contratto dal debitore principale, per violazione dell’art. 2 della Legge 287/1990, in quanto il contratto era aderente al cosiddetto “modello standard ABI”, diffuso dall’ABI a partire dal 2003, i cui artt. 2, 6 e 8 furono ritenuti illegittimi dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 02.05.2005.
Costituitasi la Banca convenuta, il Tribunale di Milano ne accoglieva le eccezioni, rilevando che, anche se la fideiussione contestata aderiva effettivamente al modello ABI del 2003, trattandosi di rapporto intercorso tra le parti in un periodo diverso e successivo rispetto a quello interessato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia (la cui istruttoria ha coperto un arco temporale compreso tra l’ottobre 2002 e il maggio 2005), e quindi di giudizio non “follow on action” ma “stand alone”, in esso l’attore ha l’onere di allegazione e di dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, la necessità della prova di una perdurante esistenza dell’intesa illecita.
Nel caso di specie, l’istruttoria documentale (parte attrice aveva prodotto 120 fideiussioni dal 2005 al 2019, relative a diverse banche su tutto il territorio nazionale) non dimostrava il perdurare di una intesa illecita.
Infatti, dalle fideiussioni prodotte si evinceva l’utilizzo di una modulistica diversa di quella relativa allo schema ABI.
Per tali motivi, il Giudice respingeva la pretesa, condannando il fideiussore alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL MERO DATO DELLA IDENTITÀ OGGETTIVA È CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE PER RITENERE SUSSISTENTE LA INVALIDITÀ PER ILLICEITÀ DERIVATA DAGLI EFFETTI DELL’INTESA
Sentenza | Corte di Appello di Ancona, Pres. Gianfelice – Rel. Damiani | 06.11.2023 | n.1599
È ONERE DELLA PARTE INTERESSATA PROVARE L’ESTENSIONE DELLA INVALIDITÀ NONCHÈ IL PERDURARE DELL’INTESA ANTICONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Giuliana Guardo | 24.05.2023 | n.341
OCCORRE DIMOSTRARE L’ESISTENZA DELL’INTESA ANTICONCORRENZIALE AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA GARANZIA
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Pres.-Rel. Nicola Graziano | 17.05.2023 | n.5093
L’ATTORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE D’ILLECITO CONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 28.01.2023 | n.82
IL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 È INAPPLICABILE ALLE GARANZIE SPECIFICHE
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Aragno – Rel. Cortelloni | 24.02.2023 | n.632
L’ATTORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE D’ILLECITO CONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 28.01.2023 | n.82
IL RICHIAMO AL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 NON È SUFFICIENTE
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Michele De Palma | 04.10.2022
IL GARANTE DEVE DIMOSTRARE L’ESISTENZA DI UNA NUOVA INTESA ANTICONCORRENZIALE NEL 2018
Sentenza | Tribunale di Bari, Pres. Simone – Rel De Palma | 05.12.2022 | n.4501
FIDEIUSSIONE ABI – ANTITRUST: IL GARANTE HA L’ONERE DI PROVARE L’ESISTENZA DELL’INTESA RESTRITTIVA
NON È SUFFICIENTE LA GENERICA CONTESTAZIONE DELLA NULLITÀ DELLA GARANZIA PER CONTRARIETÀ ALLA NORMATIVA
Sentenza | Tribunale di Catania, Giudice dott. Nicola La Mantia | 22.02.2022 | n.854
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: NON SI APPLICA ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
IL PERIMETRO APPLICATIVO DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 È CIRCOSCRITTO ALLE SOLE GARANZIE OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Bologna, Pres. Florini-Rel. Chierici | 13.01.2022 | n.64
L’INVALIDITÀ NON SI ESTENDE ALL’INTERO CONTRATTO
Sentenza | Corte d’Appello di Venezia, Pres. Taglialatela – Est. Zanon | 13.09.2021 | n.2356
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