La deduzione che rileva la nullità della fideiussione per le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia al termine decadenziale ex art. 1957 c.c. ivi contenute (in ragione della pronuncia della Cassazione n.29810/2017) è inammissibile quando è generica, ossia quando non sono specificati i dati da cui desumere la violazione della normativa antitrust e la corrispondenza tra le clausole del contratto di fideiussione sottoscritto dagli opponenti e la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte. Tuttavia, al più la nullità riguarderebbe la specifica clausola introdotta nel contratto con comportamento in violazione della normativa antitrust.
E’ questo il principio espresso dal Tribunale di Torino, Giudice Silvia Orlando, con la sentenza n. 205 del 17.01.2019 che si riporta di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Il GIUDICE UNICO dott.ssa Silvia Orlando ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. omissis/17 R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Promossa da:
SOCIETA’ e FIDEIUSSORI
– ATTORI OPPONENTI –
Contro
COMPAGNIA FINANZIARIA
– CONVENUTA OPPOSTA –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI ATTORI OPPONENTI:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per tutte le ragioni, eccezioni e difese allegate in narrativa e successivamente svolte in causa, dichiarare la nullità e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e rigettare tute le domande dell’opposta siccome inammissibili e infondate.
PER LA CONVENUTA OPPOSTA:
Contrariis rejectis
nel merito
-rigettare l’opposizione proposta dalla Società e dai Fideiussori e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo n.omissis/2016 del Tribunale di Torino;
-condannare comunque la Società e i Fideiussori al pagamento in solido in favore di Compagnia finanziaria della somma di € 15.869,36 oltre agli interessi o di quella diversa somma che dovesse risultare all’esito del giudizio.
In ogni caso con il favore delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione proposta dalla Società e dai Fideiussori avverso il decreto ingiuntivo n. omissis/2016 emesso dal Tribunale di Torino, è infondata e viene rigettata.
Il decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza 1.6.2017, è stato concesso su richiesta della Compagnia finanziaria per il credito di € 15.869,36 -oltre agli interessi legali e alle spese di procedimento- vantato sulla base del contratto di finanziamento n.omissis del 3.12.2012 nei confronti del soggetto finanziato e dei fideiussori.
Il credito della convenuta opposta è risultato provato.
Con contratto n.omissis stipulato in data 3.12.2012 la Società ha chiesto e ottenuto dalla Compagnia finanziaria un finanziamento di € 16.200 a tasso zero, obbligandosi a restituire la stessa somma in 4 rate di € 4.050 dal 31.12.2013 al 31.12.2016 (doc. 6 della convenuta opposta).
Il contratto è stato regolarmente sottoscritto dalla Società e, per rilascio di garanzia, dai fideiussori; i fideiussori hanno inoltre sottoscritto specifica lettera di fideiussione con cui si sono obbligati a garantire il puntuale adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti dalla Società nei confronti della compagnia con il contratto di finanziamento (doc. 8 della convenuta opposta).
All’art. 8 del contratto le parti hanno previsto che, in caso di mancato o ritardato pagamento di una rata da parte del soggetto finanziato, la compagnia potesse dichiararne la decadenza dal beneficio del termine o risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con obbligo per la società di rimborsare l’intera somma residua ancora dovuta, oltre all’ammontare del debito costituito dalle rate scadute e non pagate.
E’ pacifico che la società ha ricevuto la somma finanziata.
La stessa non ha adempiuto alle obbligazioni di pagamento delle rate e alla data del 1.12.2015 aveva corrisposto esclusivamente la somma di € 330,64 quale parte della prima rata, scaduta al 31.12.2013, rimanendo debitrice della somma di € 3.719,36 per la prima rata e della somma di € 4.050 per la seconda rata scaduta al 31.12.2014, per totali € 7.769,36 (docc. 6 e 7 della convenuta opposta).
L’inadempimento è allegato dalla contraente creditrice compagnia e l’opponente debitrice, sulla quale grava l’onere di provare il corretto adempimento, non ha fornito prova sul punto e peraltro non ha neppure specificamente contestato il proprio inadempimento.
Legittimamente pertanto la convenuta opposta ha inviato in data 1.12.2015 la lettera raccomandata prodotta come doc. 6, con la quale, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 8 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine e ha chiesto il pagamento delle rate scadute e non pagate per € 7.769,36 nonché il pagamento delle rate a scadere per € 8.100.
L’erronea indicazione contenuta nel ricorso monitorio di una rata scaduta al 30.5.2016 è superata dalla specificazione delle modalità di calcolo del dovuto sulla base delle rate scadute e di quelle a scadere, con la produzione della lettera raccomandata e dell’estratto conto contenente indicazioni specifiche sul punto (docc. 6 e 7), oltre che negli atti del presente giudizio di opposizione.
Il credito della convenuta opposta è pertanto provato.
A sostegno dell’opposizione, nell’atto di citazione gli opponenti hanno dedotto la nullità e inefficacia del contratto di finanziamento in quanto lo stesso, nel congiunto operare con il collegato contratto di somministrazione stipulato dalla Società con la omissis, consorella nello stesso gruppo societario di compagnia finanziaria, realizzerebbe fattispecie giuridicamente rilevante come abuso di dipendenza economica ex art. 9 L.192/1998 e abuso di posizione dominante ex art. 3 L.287/1990, per l’eccessivo squilibrio ai danni dell’opponente di obblighi e per le condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, considerato che la stessa è titolare di un piccolo esercizio ubicato in un piccolo comune della costa omissis, e che per essa sono inesigibili l’obbligo e i rischi di approvvigionarsi di una media almeno di 75 kg. al mese di omissis per i 48 mesi di contratto.
La prospettazione è infondata, non essendo stata in alcun modo provata; gli opponenti non hanno depositato memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e non hanno dedotto mezzi di prova.
Peraltro la prospettazione è anche generica, non essendo stati neppure delineati gli elementi costitutivi dell’abuso di dipendenza economica e dell’abuso di posizione dominante; in particolare gli opponenti non hanno dedotto né tantomeno provato che vi fosse una situazione di dipendenza economica o una situazione di posizione dominante nel rapporto con i contraenti e da quali elementi concreti ciò sarebbe desumibile.
Si rileva che il contratto di finanziamento e il contratto di somministrazione non sono di per sè indicativi della sussistenza delle fattispecie allegate dagli opponenti.
Sulla base del contratto di finanziamento la Società ha pacificamente ricevuto la somma di € 16.200 da Compagnia finanziaria a tasso zero e senza spese, dichiarando che il finanziamento era finalizzato al soddisfacimento delle esigenze di gestione della propria azienda, con riferimento all’impegno di acquisto assunto in data 30.11.2012 con la Società; in tale data la Società aveva stipulato contratto di somministrazione con omissis, intendendo “somministrare alla clientela del proprio esercizio esclusivamente omissis prodotto da omissis ed acquistato direttamente presso la stessa, preparato secondo le migliori regole da quest’ultima consigliate. Si tratta di contratti liberamente e consapevolmente sottoscritti dalla Società, che realizzano interessi meritevoli di tutela di entrambi i contraenti.
A fronte dell’unica deduzione svolta nell’atto di citazione a sostegno dell’opposizione, gli opponenti nella memoria conclusiva di replica depositata il 31.12.2018 hanno svolto una nuova deduzione, riguardante la nullità del contratto di somministrazione per indeterminabilità dell’oggetto.
La deduzione è tardiva e inammissibile; oltretutto non viene illustrato sulla base di quali argomenti la nullità del contratto di somministrazione rileverebbe nel presente giudizio avente ad oggetto il contratto di finanziamento.
In ogni caso la questione è stata trattata e decisa con sentenza nel giudizio n.omissis/17 RG, nei seguenti termini che si richiamano:
“L’opponente afferma che il contratto di somministrazione 30.11.2012 è nullo per indeterminabilità dell’oggetto ex art. 1346 c.c., in quanto il somministrato si obbliga ad acquistare quantitativi di omissis “al prezzo di listino in vigore al momento dell’ordine”, prezzo non determinabile in base a criteri e parametri oggettivi, ma rimesso a quanto unilateralmente stabilito di volta in volta dal somministrante al momento dello specifico ordine.
La prospettazione è infondata.
La convenuta opposta sostiene che la pattuizione intende fare riferimento al prezzo di listino in vigore al momento in cui il contratto di somministrazione è stato sottoscritto; ed effettivamente tale prezzo di listino non è mai mutato dalla sottoscrizione del contratto fino alla sua risoluzione, come già sopra esposto, essendo sempre rimasto pari a € 21,30 al kg.
Né il somministrato ha mai contestato nel corso del rapporto, durato tre anni, il prezzo applicato alle forniture via via eseguite, e solo con l’opposizione al decreto ingiuntivo ha svolto la deduzione in esame.
In ogni caso si rileva che nel contratto di somministrazione non è richiesto a pena di nullità che le parti determinino in anticipo l’importo esatto del prezzo di ciascuna fornitura, ben potendo il prezzo essere quantificato, se il contratto ha ad oggetto cose che il somministrante vende abitualmente, sulla base del prezzo normalmente praticato dal somministrante, come si desume dal disposto degli artt. 1561 e 1474 c.c.; nel caso in esame il prezzo di listino in vigore al momento dell’ordine è proprio quello normalmente praticato dal somministrante, al momento del singolo ordine di ciascuna fornitura. Non si ravvisa pertanto alcuna nullità dell’accordo; e, si ribadisce, di fatto il prezzo non è mutato dal momento della sottoscrizione del contratto di somministrazione al momento dei singoli ordini relativi alle singole forniture e al momento della risoluzione del contratto di somministrazione”.
Nella memoria conclusiva di replica depositata il 31.12.2018, gli opponenti hanno svolto un’ulteriore nuova deduzione, rilevando “la nullità della fideiussione per le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia al termine decadenziale ex art. 1957 c.c. ivi contenute, in ragione della pronuncia della Cassazione n.29810/2017 in tema di violazione della normativa antitrust”.
Anche tale deduzione, tardiva, è inammissibile in quanto totalmente generica, non essendo specificati i dati da cui desumere la violazione della normativa antitrust e la corrispondenza tra le clausole del contratto di fideiussione sottoscritto dagli opponenti e la fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione nella pronuncia invocata.
Non viene in particolare indicato quali clausole del contratto di fideiussione corrisponderebbero a quelle per le quali è stata ravvisata la violazione della normativa antitrust.
In ogni caso si rileva che al più la nullità riguarderebbe la specifica clausola introdotta nel contratto con comportamento in violazione della normativa antitrust e non l’intero contratto; e che gli opponenti non hanno svolto nei propri atti alcuna deduzione in ordine alla violazione dell’art. 1957 c.c. nei loro confronti.
L’opposizione viene conseguentemente rigettata e il decreto ingiuntivo opposto viene confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori opponenti; le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 10.3.2014 n.55 nei seguenti importi; per fase di studio € 875, per fase introduttiva € 740, per fase istruttoria € 1.120 (importo ridotto rispetto al valore medio, non essendo stata svolta istruttoria orale), per fase decisionale € 1.620, per totali € 4.355 per compensi; oltre al rimborso forfettario spese nella misura del 15% dei compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
– dichiara infondata e rigetta l’opposizione proposta dalla Società e dai fideiussori avverso il decreto ingiuntivo n. omissis/2016 emesso dal Tribunale di Torino in data 4-7.11.2016;
-conferma conseguentemente il decreto ingiuntivo medesimo, che dichiara definitivamente esecutivo;
-condanna parte attrice opponente a rifondere a parte convenuta opposta le spese processuali, che liquida in € 5.008,25 -di cui € 4.355 per compensi e € 653,25 per rimborso forfettario spese- oltre CPA ed IVA se dovuta.
Così deciso in Torino in data 14.1.2019.
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Orlando
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno