Testo massima
La presente rassegna giurisprudenziale offre l’occasione per definire in maniera univoco il carattere del contratto autonomo di garanzia confrontandolo e ponendolo in netto distinguo con la fideiussione omnibus, in quel perenne confronto che spesso ha generato erronee applicazioni a causa di un delicato equilibrio di rapporti non sempre compreso.
Di rilevante importanza è la sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite (n. 3947 del 18/02/2010) che, pronunciandosi in materia di appalto, hanno risolto un conflitto ormai in essere da lungo tempo, qualificando la polizza fideiussoria come garanzia atipica distinguendola per l’effetto dalla fideiussione.
Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), spiegano gli ermellini, espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l’obbligazione dell’appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante).
Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale.
Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. (Fattispecie in tema di polizza fideiussoria a garanzia del committente di un appalto di opera pubblica).
Detta sentenza è diventata un baluardo della giurisprudenza e alla stessa si sono riportate non solo altre sezione della Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile, sezione prima, 27/09/2012, n. 16491; Cassazione civile, sezione prima 01/10/2012 n.16667) ma anche la giurisprudenza di merito le cui massime di seguito si riportano:
1. Sentenza, Tribunale di Napoli n. 6416 del 30/05/2012
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: LA CLAUSOLA “A PRIMA RICHIESTA” QUALIFICA IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA CD. GARANTIEVERTRAG
Quando i garanti accettano di pagare a semplice richiesta, estendendo la garanzia anche al pagamento delle obbligazioni potenzialmente nulle, inefficaci ed annullabili la natura giuridica del contratto di fideiussione omnibus, testo ABI, è quella di contratto autonomo di garanzia,
Il Tribunale, uniformandosi alla ormai copiosa giurisprudenza ha chiarito, che il garante- fideiussore, tutte le volte in cui abbia inserito nel contratto di fideiussione la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” determina, di per sé, la qualificazione della fideiussione quale contratto autonomo di garanzia cd. Garantievertrag.
In conseguenza di ciò il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dalla illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare un risultato vietato dall’ordinamento.
L’unica forma di nullità, che, ove sussistente è in grado di condurre ad un risultato vietato precisa il Giudice, è costituita dall’addebito a carico del correntista di interessi usurari.
2. Tribunale di Reggio Emilia, 11/10/2012
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: LA CLAUSOLA A PRIMA RICHIESTA DETERMINA LA RINUNCIA PREVENTIVA AL REGIME DECADENZIALE
quali sono i termini per agire nei confronti di un garante che ha sottoscritto la detta fideiussione?
Il Tribunale, premesso che oggetto della causa è una fideiussione omnibus con garanzia a prima richiesta, la quale al punto 6 prevede come “i diritti derivanti alla Banca della fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, uniformandosi alla più recente giurisprudenza (cfr. Cass. n. 8839/2007, Cass. n. 16233/2005, Cass. n. 16758/2002), ha precisato che, l’esistenza nel contratto di detta clausola comporta la rinuncia preventiva del fideiussore al regime decadenziale di cui all’art.1957 cc, atteso che, nell’ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, così come nel caso di specie, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’articolo 1957 cc.
3. Tribunale di Roma, 11/10/2012, n. 8324
IL CONTRATTO AUTONOMO SI DISTINGUE DALLA FIDEIUSSIONE PER LA INDIPENDENZA DALL’OBBLIGAZIONE PRINCIPALE
Costituisce contratto autonomo di garanzia cd. Garantievertrag , quello in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall’esistenza dalla validità ed efficacia del rapporto di base con l’impossibilità per il garante di sollevare eccezioni.
Il Tribunale di Roma ha affermato che il contratto autonomo di garanzia si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall’obbligazione principale, poiché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l’adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta.
La ratio di tale negozio atipico, per consolidata giurisprudenza, è quindi quella di “far conseguire senza indugio al creditore l’oggetto della prestazione, in attesa della chiarificazione del rapporto principale e delle contestazioni, riversando sul garante il rischio dell’inadempienza colpevole o incolpevole che sia”.
Dunque, che in presenza di un contratto autonomo di garanzia, è normalmente il debitore garantito a dover esperire, contro il creditore che abbia indebitamente escusso la garanzia, l’azione di ripetizione della prestazione effettuata dal garante, che avrà diritto ad essere rimborsato dal debitore principale anche quando abbia indebitamente pagato.
L’unica possibilità, da parte del garante, di opporre il rifiuto di pagamento è l’exceptio doli generalis, formulabile nel caso in cui la richiesta di adempimento da parte del beneficiario risulti prima facie, in virtù di prove liquide, certe ed incontestabili, abusiva o fraudolenta. Il garante, paralizzando con l’exceptio doli generalis l’escussione della garanzia, esegue il suo dovere di protezione nei confronti del debitore principale e perde il diritto al regresso verso quest’ultimo ove provveda al pagamento in presenza di un’evidente condotta fraudolenta del creditore garantita.
4. Tribunale di Napoli, 10/10/2012, n. 10864
IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA E LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS DUE ISTITUTI A CONFRONTO
L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola a pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia cd. Garantievertrag in quanto incompatibile con il principio della accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo che vi sia una evidente discrasia rispetto l’intero contenuto della convenzione negoziale.
Il Tribunale di Napoli, uniformandosi alla ormai consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, ha chiarito che il contratto autonomo di garanzia, espressione dell’autonomia negoziale ex art.1322 cc, ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore il quale garantisce l’adempimento della MEDESIMA obbligazione altrui.
Inoltre, precisa il tribunale, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico collegato alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre con la fideiussione è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione.
Ne consegue che, mentre il fideiussore è un vicario del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all’obbligo primario di prestazione perché non rivolta all’adempimento del debitore principale ma è diretta ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
5. Tribunale di Napoli, 28/06/2012, n. 7692
LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS HA IL VALORE DEL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA (CD. GARANTIEVERTRAG)
Il chiaro riferimento all’obbligo per il fideiussore di effettuare il pagamento immediatamente e a semplice richiesta consente agevolmente di qualificare la fideiussione omnibus quale contratto autonomo di garanzia.
Detto principio è conforme a quanto espresso recentemente dalla Suprema Corte a sezioni Unite che con sentenza n.3947/2010 ha stabilito che “l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia(cd. Garantievertrag) in quanto incompatibile con il principio della accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo che vi sia una evidente discrasia rispetto l’intero contenuto della convenzione negoziale.
Testo del provvedimento
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