Vale a qualificare come contratto autonomo di garanzia l’inserimento, in un contratto di fideiussione, della clausola di “pagamento a prima richiesta e senza eccezioni”, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la predetta tipologia contrattuale.
La natura di contratto autonomo di garanzia può desumersi, altresì, dal contenuto delle condizioni contrattuali anche nei casi di omessa previsione di clausole che prevedano in modo espresso il pagamento a prima richiesta e senza eccezioni.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Catanzaro, sez. terza, Pres. Rel. Carmela Ruberto, con la sentenza n. 58 del 19.01.2017.
Nel caso di specie, due coniugi, fideiussori di una società debitrice, proponevano gravame avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari di rigetto dell’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti ed avente ad oggetto la condanna di questi ultimi al pagamento di una somma ingente in favore della Banca, dovuta in ragione della emissione di una serie di effetti cambiari rimasti insoluti e protestati ed a saldo di un conto corrente ordinario e di un conto corrente anticipi su fatture.
La Corte adita rilevava che i garanti, mediante la specifica approvazione delle clausole del contratto, si erano impegnati a pagare il debito garantito a semplice richiesta ed a prescindere dalla validità dell’obbligazione garantita, rinunciando a sollevare le eccezioni spettanti al debitore principale.
Ad avviso della Corte, dunque, il contratto di fideiussione oggetto di contestazione doveva essere, correttamente, qualificato come contratto autonomo di garanzia, come tale, caratterizzato dall’assenza di accessorietà dell’obbligazione fideiussoria, rispetto all’obbligazione principale.
Il Giudice del gravame aggiungeva, peraltro, che la natura di contratto autonomo di garanzia ben può desumersi dal contenuto delle condizioni contrattuali anche nei casi di omessa previsione di clausole che prevedano in modo espresso il pagamento a prima richiesta e senza eccezioni.
Tanto premesso, la Corte calabrese rigettava l’appello confermando la sentenza impugnata.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si invia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE: vi è autonomia della garanzia rispetto all’obbligazione del debitore principale
Pienamente valida ed efficacia anche in caso di invalidità del rapporto sottostante
Sentenza | Tribunale di Trani, Dott. Giuseppe Gustavo Infantini | 18.11.2016 | n.1748
Il garante non può muovere al creditore le eccezioni derivanti dal rapporto principale
Sentenza | Tribunale di Firenze, Dott. Riccardo Guida | 18.07.2016 |
Il disconoscimento delle sottoscrizione autografe è motivo di condanna per lite temeraria
Sentenza | Tribunale di Velletri, dott. Daniele D’Angelo | 22.06.2016 | n.2061
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