ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 93 del 18/05/2012, si è pronunciato in materia di fideiussione omnibus precisando che la predetta deve essere in realtà inquadrata come “garanzia a prima richiesta“.
Il caso trae origine da una opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal fideiussore e dalla società ingiunta con la quale, lamentavano, tra l’altro, la nullità del decreto ingiuntivo per inesigibilità del credito.
Il Tribunale ha rigettato la domanda sul presupposto che, il contratto di finanziamento, debitamente sottoscritto dalle parti, prevedeva la decadenza del beneficio del termine, ex art.1186 cc, in caso di mancato pagamento, da parte del debitore anche di una sola rata e il diritto di esigere, da parte del creditore, l’immediato rimborso dell’intero importo finanziato.
Inoltre, alla luce delle clausole inserite all’interno delle fideiussioni, quali la “rinuncia dei fideiussori a proporre eccezioni“, la “validità dell’obbligazione fideiussoria anche in caso di invalidità dell’obbligazione principale” e “l’inopponibilità dell’estinzione o modifica dell’obbligazione di altri fideiussori” il Tribunale, ha qualificato la sottoscritta fideiussione quale contratto autonomo di garanzia cd. Garantivertrag, da cui deriva l’infondatezza delle domande avanzate dai ricorrenti.
Siffatto negozio giuridico si distingue dalla fideiussione perché, in deroga al principio dell’accessorietà ed al regime delle eccezioni consentite al garante ex art. 1945 cc, il fideiussore si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia, senza poter opporre eccezioni attinenti la validità, efficacia e in genere alle vicende del rapporto principale.
Il connotato fondamentale del negozio autonomo di garanzia va individuato nell’autonomia del rapporto rispetto a quello garantito giacchè il garante si obbliga ad eseguire la prestazione in seguito alla semplice dichiarazione del creditore che affermi essersi verificato l’inadempimento dell’obbligazione principale, senza poter opporre eccezioni attinenti la validità, efficacia ed in genere alle vicende del rapporto base.
Alla luce di tali considerazioni il Tribunale ha, pertanto, rigettato la proposta opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Testo del provvedimento
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