ISSN 2385-1376
Testo massima
L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta” e “senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale.
Questo il principio nuovamente affermato dal Tribunale di Napoli, II sezione civile, Giudice dott.ssa Fausta Como, sentenza n.4037 del 13/03/2014, che conferma l’unanime e costante orientamento anche della giurisprudenza di merito e di legittimità di ritenere la fideiussione cd omnibus quale contratto autonomo di garanzia.
La qualità di contratto autonomo di garanzia è stata affermata dal Giudice con la sentenza in commento, in virtù del tenore delle seguenti pattuizioni e, precisamente:
-impegno del fideiussore a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di “annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi“;
-obbligo di garantire le obbligazioni che dovessero essere dichiarate invalide nonchè di restituire le somme allo stesso erogate;
-obbligo del fideiussore di pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
Il Giudice partenopeo ha espressamente affermato che la previsione con la quale si sancisce l’obbligo di pagamento del fideiussore pur in presenza dell’invalidità del rapporto garantito, rende manifesta la deroga rispetto al regime proprio della fideiussione codicistica, caratterizzato dal principio dell’accessorietà dell’obbligazione del garante e consacrata nella disposizione di cui all’articolo 1939 cc, secondo cui la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale.
La differenza rispetto al regime della fideiussione tipica per la quale, a norma dell’articolo 1945 cc, il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, è ancora più evidente laddove è inserita la clausola che imponendo un pagamento immediato, preclude la possibilità di paralizzare l’altrui pretesa creditoria con la formulazione di eccezioni inerenti il debito principale. Con questa clausola precisa il Giudice si manifesta, con più evidenza, la causa concreta del negozio autonomo di garanzia, quale individuata dalla richiamata giurisprudenza della Cassazione.
Viene, quindi, ancora una volta affermato che il tratto peculiare delle garanzie autonome è quello di porre il creditore al riparo dalle eccezioni spettanti al debitore principale in deroga alla regola essenziale della fideiussione posta dagli artt. 1945 e 1941 cc, con l’effetto di svincolare la garanzia dalle vicende del rapporto principale e di precludere la proponibilità delle eccezioni fideiussorie.
Con la sentenza, poi, viene affermato l’obbligo dei garanti di rispondere solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni assunte dalla società in quanto in sede monitoria è stata chiesta e concessa l’ingiunzione degli stessi qualità di soci illimitatamente responsabili.
Il Giudice, quindi, rilevata la presenza nel contratto di conto corrente garantito della clausola sottoscritta dai soci in quanto illimitatamente responsabili della società con la quale dichiaravano che qualunque obbligazione assunta nei confronti del Credito Italiano dalla predetta società a qualsiasi titolo e causa, deve intendersi assunta anche dai soci direttamente ed in via solidale, afferma che indipendentemente sia dalla sottoscrizione della predetta clausola sia per gli obblighi assunti con l’atto di fideiussione, gli ingiunti, nella loro qualità di soci di una snc, rispondono, solidalmente ed illimitatamente, delle obbligazioni assunte dalla società in conseguenza della richiesta di ingiunzione anche in tale qualità.
Sul valore della fideiussione cd omnibus quale contratto autonomo di garanzia si segnalano le seguenti ulteriori decisioni pubblicate sulla presente rivista:
1.LA FIDEIUSSIONE BANCARIA CON CLAUSOLA DI PAGAMENTO A PRIMA RICHIESTA È UN CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
2.FIDEIUSSIONE OMNIBUS: IL CONTRATTO DI GARANZIA È AUTONOMO RISPETTO ALLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO GARANTITO
3.FIDEIUSSIONE OMNIBUS: OBBLIGO DEL PAGAMENTO IMMEDIATO SENZA CONDIZIONI
Sentenza Corte d’Appello di Napoli, seconda sezione civile, Pres. Dott.ssa Rosaria Papa 08-01-2014 n.62
4.FIDEIUSSIONE BANCARIA: IL GARANTE NON PUÒ OPPORRE ECCEZIONI RELATIVE AL RAPPORTO FONDAMENTALE
Sentenza Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, dott. Mario Suriano 10-10-2013 n.11972
5.FIDEIUSSIONE BANCARIA: L’ASSENZA DELL’ELEMENTO DELL’ACCESSORIETÀ CONFIGURA UN CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
Sentenza Tribunale di Napoli, dott.ssa Anna Maria Pezzullo 30-09-2013 n. 10750
6.FIDEIUSSIONE OMNIBUS: LA RILEVANZA DELLE CLAUSOLE DI PAGAMENTO “A PRIMA RICHIESTA”
7.LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS HA VALORE DI CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA C.D.GARANTIEVERTRAG
Sentenza Tribunale di Napoli, sezione terza, dottor Massimiliano Sacchi 06-05-2013 n. 5783
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 198/2014