Nell’ambito delle garanzie personali è necessario distinguere la figura della c.d. fideiussione omnibus dal contratto autonomo di garanzia.
In particolare, va tenuto presente che la previsione secondo la quale “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all’Azienda di credito, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” comporta l’impossibilità per il garante di sollevare al creditore le eccezioni del rapporto principale, poiché diversamente interpretata la clausola, si avrebbe un’inutile endiadi.
Posto che il garante, infatti, assume l’obbligo di pagare a semplice richiesta, secondo lo schema solve et repete, di per sé non renderebbe possibile opporre ragioni per il ritardato pagamento anche nell’ipotesi di opposizione del debitore principale.
Ne deriva che la specificazione della clausola, per assumere un significato autonomo ed ulteriore rispetto all’obbligo di pagamento a prima richiesta, deve essere interpretata nel senso dell’impossibilità per il garante di avvalersi delle contestazioni legittimamente sollevabili dal solo debitore, anche successivamente all’adempimento.
La previsione contrattuale a mente della quale: “nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d’ora estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” svincola l’obbligo del garante rispetto alla validità dell’obbligazione garantita, con ciò manifestando chiaramente la volontà delle parti di non attribuire una valenza accessoria alla garanzia prestata.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli, con la sentenza n. 334 del 10 maggio 2023.
Nel caso in esame accadeva che due fideiussori proponevano opposizione a decreto ingiuntivo garantito da fideiussione omnibus, deducendo la nullità dell’art. 6 della predetta fideiussione, per violazione delle regole della concorrenza, in virtù dell’utilizzo dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, richiamando il consolidato orientamento della Suprema Corte in subjecta materia.
Il Giudice rilevava che, la valutazione della eventuale nullità della clausola contenuta nell’art. 6 del contratto azionato in sede monitoria, presuppone preliminarmente l’accertamento della natura giuridica del contratto, posto che è pacifica l’inapplicabilità dell’art. 1957 c.c. nelle ipotesi di contratti autonomi di garanzia.
Infatti secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, espresso con la decisione del 28 marzo 2017 n. 7883: “Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l’assenza di accessorietà dell’obbligazione del garante rispetto a quella dell’ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore; ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell’art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali. Tali contratti, riconducibili allo schema di cui all’art. 1322 c.c., si connotano infatti per una totale assenza di accessorietà della obbligazione assunta dal garante rispetto a quella del debitore principale”).
Tale elemento caratterizzante la causa negoziale, qualifica il contratto autonomo di garanzia differenziandolo dalla fideiussione per cui ne consegue che, la applicazione delle disposizioni dettate dal codice di rito in materia fideiussoria, incontra il limite delle disposizioni che trovano la loro giustificazione causale nel vincolo di accessorietà, tra le quali certamente rientra l’art. 1957 c.c.
Per verificare la natura giuridica del contratto azionato con il decreto ingiuntivo è, dunque, necessario indagare ed interpretare le previsioni negoziali, ovvero verificare l’esistenza della funzione accessoria o meno della garanzia rispetto al debito principale.
Ebbene, nella vicenda in oggetto, la lettura del contratto ha consentito di poter affermare che si trattava di un contratto autonomo di garanzia atteso che gli art. 7 ed 8, congiuntamente coordinati, prevendo che l’impossibilità per il garante di sollevare al creditore le eccezioni del rapporto principale con impegno all’immediato pagamento, anche in caso di opposizione del debitore, anche le obbligazioni dichiarate invalide
Tale previsione svincola l’obbligo del garante rispetto alla validità dell’obbligazione garantita, con ciò manifestando chiaramente la volontà delle parti di non attribuire una valenza accessoria alla garanzia prestata.
Alla luce di tale percorso motivazionale l’opposizione è stata rigettata con condanna al pagamento delle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ATTORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE D’ILLECITO CONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 28.01.2023 | n.82
FIDEIUSSIONI ABI: LA NULLITÀ ANTITRUST DALL’ASTRATTO AL CONCRETO
DALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE ALL’ONERE PROBATORIO: IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI NAPOLI STABILISCE I “CONFINI” DI MERITO ALLE AFFERMAZIONI DI PRINCIPIO DELLE SEZIONI UNITE
Sentenza | Tribunale di Napoli, Sez. Imprese, Pres. Rel. Nicola Graziano | 24.05.2022 | n.5125
IL RICHIAMO AL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 NON È SUFFICIENTE
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Michele De Palma | 04.10.2022 |
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: NON SI APPLICA ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
IL PERIMETRO APPLICATIVO DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 È CIRCOSCRITTO ALLE SOLE GARANZIE OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Bologna, Pres. Florini-Rel. Chierici | 13.01.2022 | n.64
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: NON SI APPLICA ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
IL PERIMETRO APPLICATIVO DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 È CIRCOSCRITTO ALLE SOLE GARANZIE OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Bologna, Pres. Florini – Rel. Chierici | 13.01.2022 | n.64
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